Concorso universitario, criteri di valutazione e limiti al potere tecnico della commissione (Cons. Stato n. 7043 del 14.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di chiamata di professore universitario ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, il bando costituisce la lex specialis e la commissione non può articolare i criteri di valutazione in modo tale da rendere aritmeticamente non conseguibile il punteggio massimo attribuito alla voce. È illegittimo il sotto-frazionamento che, fissando un tetto alle pubblicazioni su riviste internazionali, penalizza il candidato più meritevole in quel profilo. La commissione è parimenti tenuta a rispettare i criteri che essa stessa ha posto in sede di auto-vincolo, senza applicare quello del posizionamento del nome come se fosse l’unico, e non può omettere del tutto la valutazione dell’attività clinica documentata, quando il giudicato le imponga di considerarla. La scelta tra metodo analitico-induttivo e sintetico-deduttivo rientra nella discrezionalità tecnica, sindacabile solo per abnormità o palese irragionevolezza.

Il Fatto

L’Università bandiva una procedura valutativa per la chiamata di un professore di prima fascia, settore MED/24 – Urologia. Due candidati presentavano domanda e la commissione proponeva la chiamata di uno di essi. Il candidato non prescelto impugnava gli esiti davanti al TAR Lazio, che con sentenza n. 4699/2023 accoglieva in parte il ricorso, rilevando l’assenza di pesi e punteggi specifici nei criteri e la contraddittorietà del giudizio sull’attività clinica.

In esecuzione della pronuncia l’Ateneo nominava una nuova commissione, che confermava la proposta. Il candidato non chiamato ricorreva di nuovo al TAR, che con la sentenza n. 1473/2025 annullava il decreto rettorale di approvazione degli atti. Il candidato prescelto proponeva appello, contestando ogni capo della decisione e la reiezione del proprio ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, sulla tardività dell’impugnazione dei verbali, è respinto. Richiamando il costante orientamento (Cons. Stato, sez. VI, n. 3747/2013), il Collegio ribadisce che nelle procedure concorsuali non esiste un onere di impugnazione immediata degli atti endoprocedimentali: l’interesse a ricorrere sorge solo con i provvedimenti finali, prima dei quali manca una lesione concreta e attuale.

Sull’applicabilità del D.M. n. 344/2011 e degli indicatori bibliometrici, la Corte conferma il primo giudice: il regolamento di ateneo, nel richiamare gli standard internazionalmente riconosciuti, rinvia agli indici bibliometrici ai quali il decreto ministeriale dà compiuta regolazione. Non è quindi necessario impugnare autonomamente il regolamento, né è sostenibile un’applicazione frammentaria del dictum del precedente Consiglio di Stato n. 6783/2024.

Sul criterio delle pubblicazioni, il Giudice d’appello individua il vizio non nel solo tetto aritmetico, ma nella incongruenza del limite posto alla valutabilità dei lavori su riviste internazionali: avendo entrambi i candidati presentato solo pubblicazioni internazionali, il massimo di 30 punti sarebbe stato raggiungibile solo “costringendoli” a inserire lavori di rango inferiore. La commissione avrebbe dovuto prevedere una regola residuale che consentisse di superare il tetto in caso di produzione omogenea, per non comprimere arbitrariamente il peso della voce.

Quanto all’apporto nelle opere collettanee, la Corte ritiene infondata la tesi dell’appellante: la distinzione tra individuazione del contributo e valutazione della rilevanza scientifica è irrealistica, perché le due fasi confluiscono in un unicum valutativo. Applicando solo il criterio del posizionamento del nome, terzo nell’ordine di auto-vincolo, la commissione ha operato in modo approssimativo e contraddittorio.

Sull’attività clinica, il Collegio rileva il contrasto con il giudicato formatosi sui precedenti provvedimenti e conferma l’irragionevolezza dell’omessa valutazione dei 4164 interventi documentati come primo operatore, a fronte dell’assenza di analoga indicazione del competitore. Sulla ponderazione dei sub-criteri, la scelta di privilegiare l’approccio analitico-induttivo è discrezionale e non irragionevole. Gli ultimi motivi sono respinti per inammissibilità, difetto di prova o per essere stati assorbiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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