Fabbisogno sanitario e accreditamento: discrezionalità e limiti del sindacato (TAR Calabria n. 1622 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione del fabbisogno regionale di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale costituisce espressione di attività ampiamente discrezionale della pubblica amministrazione. Il sindacato giurisdizionale avverso tale scelta è pertanto limitato ai soli macroscopici profili di erroneità o illogicità. La struttura sanitaria privata non vanta un vero e proprio diritto all’accreditamento con il servizio sanitario regionale, poiché il riconoscimento resta subordinato all’esito di attività discrezionali, quali la ricognizione del fabbisogno assistenziale e la programmazione sanitaria regionale. L’amministrazione non può essere costretta alla revisione dell’attività programmatoria su semplice richiesta del privato. Nel giudizio avverso il diniego di compatibilità, la conferma propria adottata all’esito di una nuova istruttoria costituisce nuovo provvedimento autonomamente lesivo e impugnabile.
Il Fatto
La ricorrente, società titolare di una struttura sanitaria, ha chiesto all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza il parere di compatibilità ai sensi dell’art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992, dapprima per prestazioni di diagnostica per immagini e poi, con seconda istanza, per ulteriori branche specialistiche. L’ASP ha espresso parere negativo con due note del 12 giugno 2024, richiamando la ricognizione del fabbisogno effettuata con le deliberazioni n. 893 del 12 aprile 2024 e n. 1312 dell’11 giugno 2024.
La struttura ha impugnato le deliberazioni, i due pareri negativi e gli atti presupposti, lamentando violazione dell’art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992 e del regolamento regionale, nonché carenza di motivazione e di istruttoria. Assume che l’ASP abbia affidato alle strutture pubbliche il soddisfacimento del fabbisogno residuo senza adottare concrete azioni di potenziamento. Regione e Commissario ad Acta hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva; l’ASP ha eccepito la decadenza per tardiva impugnazione dell’atto presupposto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria e del Commissario ad Acta: gli atti impugnati sono stati emessi dall’ASP nell’esercizio dei propri poteri.
È invece infondata l’eccezione di inammissibilità per decadenza. La deliberazione n. 1312/2024, pur confermando la ricognizione precedente, è frutto di nuova istruttoria, documentata nell’allegato 1. Integra perciò una conferma propria, autonomamente lesiva e impugnabile, e non un atto meramente confermativo.
Nel merito il ricorso non è fondato. Le censure sulle modalità di definizione del fabbisogno residuo si scontrano con la ricognizione operata dall’ASP, che ha ripartito le prestazioni tra potenziamento dell’offerta pubblica e accoglimento delle istanze di compatibilità presentate in data anteriore a quella della ricorrente, circostanza questa non contestata.
La Corte richiama il principio secondo cui la determinazione dei fabbisogni è attività ampiamente discrezionale (Cons. Stato, sez. III, n. 2117 del 2013). Il sindacato del giudice resta perciò entro limiti ristretti, attivabili solo in presenza di macroscopici profili di erroneità o illogicità, nella specie insussistenti, avendo l’amministrazione fondato il potenziamento pubblico su investimenti in personale, tecnologia e ristrutturazione.
Quanto agli standard del DCA n. 32/2017, la censura non è adeguatamente argomentata: il parametro delle dodici prestazioni per abitante è uno standard nazionale ottimale a tendere e riguarda il fabbisogno complessivo, non le singole branche. Non emergendo ulteriore fabbisogno, le istanze non potevano che essere rigettate, non potendo la ricorrente vantare un diritto all’accreditamento né costringere l’amministrazione alla revisione della programmazione. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese in favore dell’ASP e compensazione verso Regione e Commissario.
Nota della Redazione
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