Frazionamento artificioso e cumulo della potenza: incentivi negati a tutti gli impianti (Cons. Stato n. 9503 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di incentivi alle fonti rinnovabili, accertato l’artato frazionamento della potenza, il Gestore dei Servizi Energetici deve cumulare la potenza degli impianti e può negare l’accesso al regime incentivante a tutti, senza obbligo di riconoscerlo ad almeno uno di essi. La logica del d.m. 23 giugno 2016 impone di considerare gli impianti artificiosamente frazionati come un unico impianto di potenza cumulata, disconoscendo ogni effetto giuridico a fattispecie formalmente regolari ma elusivi della ratio. La decurtazione dell’incentivo prevista dall’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011 opera solo per gli impianti che già beneficiano del regime e non si estende a chi non vi ha avuto accesso. Le Procedure Applicative costituiscono atto interpretativo che non introduce nuovi limiti. Il principio di irretroattività non è violato quando la disciplina applicabile è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto.
Il Fatto
La società appellante è titolare di tre impianti mini-eolici di generazione di energia da fonte rinnovabile, siti nel Comune di Potenza. Il GSE aveva negato l’accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al d.m. 23 giugno 2016, applicando la disciplina sul frazionamento e ricalcolando la potenza complessiva: il superamento della soglia di 60 kW escludeva l’accesso diretto alle tariffe incentivanti.
Il TAR Lazio, Sezione Terza, ha respinto il ricorso, riconoscendo l’artato frazionamento per la contiguità catastale degli impianti. La società ha proposto appello articolando tre motivi: contestazione dell’artato frazionamento e dell’illegittimità delle Procedure Applicative; illegittima applicazione retroattiva del decreto del 2016; violazione del principio di proporzionalità, per non aver il GSE riconosciuto la tariffa ad almeno uno degli impianti o applicato una decurtazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina il primo motivo muovendo dalla definizione di impianto. L’art. 2, comma 1, lett. a), d.m. 23 giugno 2016 ricomprende espressamente i misuratori funzionali alla quantificazione degli incentivi, tanto i contatori di produzione quanto quelli di scambio. La tesi dell’appellante, che escludeva i contatori dall’impianto, è quindi respinta.
Quanto al cumulo, l’art. 5 del d.m. n. 23 giugno 2016 impone la sommatoria degli impianti alimentati dalla stessa fonte, a monte di un unico punto di connessione e nella disponibilità del medesimo produttore, localizzati nella medesima particella o su particelle contigue. L’art. 29 completa il sistema prevedendo la verifica degli elementi indicativi di un artato frazionamento. Il GSE ha indicato puntualmente tali elementi: riconducibilità al medesimo produttore, contiguità catastale, prossimità delle date dei titoli autorizzativi, coincidenza delle volture, prossimità di inizio lavori e di entrata in esercizio. Il complesso indiziario legittima la qualificazione unitaria.
Il Collegio corregge la motivazione del TAR, che aveva desunto la contiguità dalla sola localizzazione dei misuratori, ritenendo il frazionamento dimostrato anche al di là di tale affermazione. La circostanza che il posizionamento dei misuratori sia deciso dal gestore di rete non priva la loro collocazione comune di valore indiziante. Le Procedure Applicative, quanto al paragrafo 1.3.3.2, sono atto amministrativo generale di natura interpretativa e rispettano la linea fissata dagli artt. 2 e 5, senza introdurre nuovi limiti.
Il secondo motivo è infondato: ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.m. 23 giugno 2016, la decorrenza coincide con la data di entrata in esercizio commerciale, avvenuta nel giugno 2017. In ogni caso il divieto di frazionamento era presente anche nella disciplina del 2012, cosicché la questione sulla norma applicabile non incide sulla decadenza.
Il terzo motivo è respinto: la decurtazione tra il 10 e il 50 per cento non può estendersi agli impianti che non hanno ottenuto l’incentivo per irregolarità dell’istanza. Il Collegio richiama il precedente della Sezione II, n. 9188 del 2024, che ribadisce l’incompatibilità con la logica del decreto di un riconoscimento parziale, e la Sezione II, n. 7709 del 2023. L’appello è quindi respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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