Concorso universitario, illegittimi i sub-criteri della commissione difformi dal bando (C.G.A.R.S. n. 159 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La commissione valutatrice di un concorso universitario non può introdurre sub-criteri che, nella fase preliminare, privino di rilievo titoli e attività espressamente valorizzati dal bando, né disapplicare gli indicatori di valutazione ivi richiamati in nome di una prassi del settore scientifico disciplinare. Ove tali scelte compromettano il regolare esito della selezione, il giudice amministrativo dispone il rinnovo della valutazione da parte di una commissione in diversa composizione, senza necessità di esaminare le censure assorbite. Il principio della domanda non è violato quando il giudice definisce un’eccezione preliminare richiamando la normativa di riferimento della materia, senza introdurre un petitum o una causa petendi nuovi.

Il Fatto

Il ricorrente aveva partecipato alla procedura comparativa bandita da un Ateneo per il reclutamento di un professore di prima fascia, risultando non vincitore rispetto all’altro candidato. Ha impugnato gli atti della procedura e quelli conseguenti davanti al TAR Sicilia, deducendo l’illegittimità delle operazioni della commissione, che avrebbe dato prevalenza al curriculum del contro-interessato sottovalutando il proprio.

Il TAR, disposto un incombente istruttorio, ha respinto alcune censure e accolto quelle relative al criterio di non valutazione delle attività didattiche non continue per almeno tre anni e alla mancata considerazione degli indicatori previsti dal bando, annullando gli atti e disponendo il rinnovo della valutazione. Il candidato vincitore ha proposto appello principale; l’altro ha svolto appello incidentale, dolendosi del capo che lo aveva visto soccombente.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo dell’appello principale censurava la reiezione dell’eccezione di carenza di interesse, per non avere l’originario ricorrente impugnato le clausole del bando sui punti organico. Il Collegio ritiene il motivo infondato: la relazione dell’Ateneo ha accertato la capienza del residuo e la possibilità del cumulo dei punti, desunta dall’art. 9 del bando e dall’art. 1, comma 349, della l. 190/2014, in combinato disposto con l’art. 3, comma 3, secondo periodo, del d.-l. 90/2014.

Quanto all’asserita ultrapetizione, il Collegio esclude che il TAR abbia alterato petitum e causa petendi: esso si è pronunciato su un’eccezione preliminare, nei limiti delimitati dalla stessa, richiamando la normativa di riferimento. Il vizio di ultrapetizione sussiste solo quando il giudice attribuisca un bene non richiesto o fondi la decisione su fatti estranei alla materia del contendere, secondo la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, V, 20 marzo 2023, n. 2800; Cons. Stato, V, 28 dicembre 2018, n. 7293).

Il secondo motivo avversava l’accoglimento della censura sul sub-criterio delle attività didattiche. La Corte conferma la sentenza: la scelta contrastava frontalmente con il bando, era genericamente indicata nel primo verbale e puntualizzata solo in sede di valutazione dei candidati. Non si tratta di legittima articolazione di sub-criteri, ma di scelta limitativa del bando, insindacabile nella sua illegittimità.

Il terzo motivo riguardava la mancata utilizzazione degli indicatori bibliometrici. Il Collegio lo ritiene infondato: la commissione non poteva disapplicare la previsione del bando in nome di una prassi del settore scientifico disciplinare. Né assume rilievo il fatto che il bando non avesse espressamente previsto i criteri: eventuali precisazioni sarebbero rimesse al bando stesso, non alle determinazioni della commissione.

Accertati tali vizi, i giudici di appello ritengono che la commissione abbia compromesso il regolare esito della selezione, rendendo corretto il rinnovo della valutazione da parte di una commissione in diversa composizione, senza necessità di pronuncia sulle censure assorbite. L’appello principale è respinto; quello incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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