Atti soprassessori e condizione sospensiva elusiva del giudicato amministrativo (TAR Puglia n. 1373 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dovere di esecuzione dei provvedimenti del giudice amministrativo, sancito dall’art. 112 c.p.a., opera anche rispetto alla sentenza che accoglie il ricorso avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a. L’ordine di determinarsi sull’approvazione del progetto definitivo impone all’amministrazione di adottare, entro il termine, tutti gli atti giuridicamente rilevanti a soddisfazione dell’interesse pretensivo azionato. Sono pertanto inammissibili gli atti soprassessori, con i quali l’amministrazione rinvia sine die l’esecuzione della pronuncia. Tale esito si produce anche quando l’attuazione venga fatta dipendere da un evento futuro e incerto, quasi che l’esecuzione di una sentenza possa essere sospensivamente condizionata. Siffatte determinazioni hanno connotazione elusiva, frustrano l’interesse del ricorrente vittorioso e vanificano l’effettività della tutela giurisdizionale.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un’azienda nella zona merceologica di Barletta, raggiunta da una viabilità pubblica rimasta incompleta. Dopo un lungo percorso di deliberazioni consiliari e di giunta, culminato nell’indirizzo di completare le urbanizzazioni di via dei Muratori, l’ente aveva affidato l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva. Il servizio veniva consegnato nel 2023 e, secondo il verbale, lo stato dei luoghi consentiva l’avvio dell’attività, salva la presenza di immobili da espropriare.

Inerzia l’amministrazione, la società aveva proposto ricorso ex art. 117 c.p.a., accolto con sentenza della Sezione n. 81 del 17.01.2024, passata in giudicato, che ordinava al Comune di determinarsi sull’approvazione del progetto definitivo entro il 9.03.2024. L’ente non ottemperava. Con due note di fine 2024 il dirigente competente comunicava che la decisione sarebbe intervenuta solo all’esito della ricognizione delle interferenze e degli accordi bonari. Da qui il ricorso per nullità e/o annullamento delle note e per l’ottemperanza del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua il nodo nella portata conformativa della sentenza n. 81 del 2024. L’ordine di determinarsi sull’approvazione del progetto definitivo comporta, e continua a comportare, l’obbligo di adottare tutti gli atti giuridicamente rilevanti per soddisfare l’interesse pretensivo del ricorrente, ossia il completamento della viabilità. Diversamente opinando, osserva il Tribunale, il principio dell’art. 112 c.p.a. risulterebbe irrimediabilmente compromesso.

Da quel dovere discende l’inammissibilità degli atti soprassessori, con cui l’amministrazione si limita a rinviare sine die l’esecuzione della pronuncia. Essi hanno connotazione elusiva, frustrano l’interesse legittimo del vincitore dell’azione avverso il silenzio e vanificano l’effettività della tutela giurisdizionale.

Le due note del dirigente rientrano in quel paradigma. La prima fa dipendere l’attuazione della sentenza dalla conclusione della ricognizione e dell’ultimazione della progettazione, cioè da un evento futuro e incerto, come se l’esecuzione di una sentenza potesse essere sospensivamente condizionata. La seconda invita a soprassedere dal ricorso, senza chiarire se e entro quale termine l’ente porrà in essere l’attività prospettata.

Il Tribunale rileva inoltre la palese contraddittorietà tra le due note: la prima riferisce della volontà dei proprietari degli opifici di stipulare accordi bonari; la seconda assume che le ditte non abbiano ancora manifestato tale volontà, a fondamento della richiesta di dilazione. Ne deriva che il Comune sta illegittimamente tardando la doverosa attuazione del giudicato.

Il ricorso è quindi accolto, con annullamento delle note impugnate. Il Collegio ordina all’ente di porre in essere la necessaria attività di corretta attuazione della sentenza n. 81 del 2024 entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione e condanna il Comune al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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