Il recupero delle spese di demolizione in danno spetta al giudice ordinario (TAR Sicilia n. 2411 del 03.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del Comune al rimborso delle somme sostenute per eseguire in danno la demolizione di un manufatto abusivo costituisce un diritto di credito di natura patrimoniale, estraneo all’esercizio di poteri amministrativi, anche quando l’importo sia contestato nell’an e nel quantum. La relativa controversia radica pertanto la giurisdizione del giudice ordinario, non rientrando tra le materie devolute al giudice amministrativo dall’art. 7 c.p.a.. Non vengono in rilievo, in quella fase, né la posizione soggettiva incisa dall’ordinanza di demolizione, né i profili di legittimità del provvedimento repressivo. Il giudice ordinario accerta soltanto l’esistenza del credito, l’effettiva erogazione della spesa e la sua non eccedenza rispetto all’obiettivo perseguito.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di un’autorizzazione comunale per il mantenimento di un chiosco su suolo pubblico e di un’area di pertinenza destinata alla vendita di prodotti e alla collocazione di giochi per bambini. A seguito di un sopralluogo della Polizia Municipale, l’amministrazione accertava l’occupazione abusiva di suolo pubblico mediante ampliamento del chiosco e realizzazione di una pedana non autorizzata. Il Dirigente del Dipartimento Edilizia Privata ordinava quindi la demolizione del manufatto ai sensi degli artt. 2 L.R. n. 37/1985 e 35 d.P.R. n. 380/2001 e, constatata l’inottemperanza, intimava lo sgombero.
Il Comune affidava poi i lavori di demolizione e approvava la valutazione tecnico-economica ex art. 41 d.P.R. n. 380/2001, comunicando l’addebito dell’importo stimato. Il ricorrente impugnava tali atti davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, nonché l’eccesso di potere e il difetto di istruttoria nella quantificazione dei costi. Il Comune eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare e assorbente l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendola fondata. Il thema decidendum riguarda il diritto di credito del Comune al recupero della somma necessaria per l’esecuzione in danno della demolizione. Si tratta di un mero diritto di credito non riconducibile, neppure in via mediata, all’esercizio di poteri amministrativi.
Il TAR richiama i principi della Corte costituzionale nn. 204/2004 e 191/2006, confluiti nell’art. 7 c.p.a., e la più recente applicazione da parte del giudice amministrativo. Le spese per l’esecuzione in danno danno luogo a un’obbligazione di diritto privato, che trova presupposto nell’inerzia dell’obbligato e nell’esercizio del potere sostitutivo. In tali casi non si pone in discussione il provvedimento amministrativo: si accerta soltanto il diritto al rimborso in forza di una fattispecie complessa, costituita dall’esecutività del provvedimento, dall’inerzia e dall’esercizio del potere sostitutivo.
La Corte regolatrice, con Cass. civ., Sez. Un., n. 22756 del 2018, ha confermato che la giurisdizione spetta al giudice ordinario indipendentemente dallo strumento prescelto per il recupero. La natura della posizione soggettiva incisa dall’ordinanza non viene in rilievo nella fase di riscossione del credito. Al giudice ordinario non compete stabilire se il potere sia stato legittimamente esercitato, ma solo se sussista il diritto soggettivo dell’amministrazione ad essere rimborsata, per aver effettivamente speso le somme e per non essere la spesa eccessiva rispetto all’obiettivo perseguito.
I medesimi principi, osserva il Collegio, si applicano anche alla fattispecie in cui l’ente ha addebitato l’importo dei lavori da eseguire, stimato in complessivi euro 6.980,00, in luogo di una spesa già effettuata. Il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti rappresenta una mera conseguenza di quello principale. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono compensate in ragione della natura strettamente processuale della decisione.
Nota della Redazione
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