Condizione paesaggistica illegittima e cessazione della materia per soccombenza virtuale (TAR Sicilia n. 3413 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condizione apposta all’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146, comma 3, d.lgs. n. 42/2004 deve essere tecnicamente eseguibile e sorretta da motivazione congrua in ordine alle ragioni di parziale difformità dell’intervento rispetto alla relazione paesaggistica. Ove la prescrizione imponga di riutilizzare i sostegni e le fondazioni preesistenti senza considerare gli standard di sicurezza imposti dalla normativa tecnica sopravvenuta, essa è viziata per difetto di istruttoria e irragionevolezza. Il riesame disposto in sede cautelare che elimini la condizione illegittima soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente e determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.. In tal caso le spese seguono il criterio della soccombenza virtuale e sono poste a carico dell’amministrazione che avrebbe dovuto essere soccombente.
Il Fatto
La ricorrente realizza un impianto fotovoltaico in territorio comunale e presenta istanza di autorizzazione paesaggistica per una tratta di linea di media tensione, con sostituzione di trentuno sostegni e demolizione di trentadue esistenti. Poiché la linea attraversa il territorio di due comuni ricadenti in province diverse, l’istanza è presentata alle due Soprintendenze competenti.
La Soprintendenza di Caltanissetta esprime parere favorevole. La Soprintendenza di Enna autorizza i lavori subordinandoli alla condizione che i nuovi sostegni siano posizionati nello stesso punto di quelli preesistenti, riutilizzando gli stessi blocchi di fondazione. La ricorrente impugna tale prescrizione davanti al TAR Sicilia, deducendo l’impossibilità tecnica della condizione e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la censura di carenza di motivazione. Con ordinanza cautelare la Sezione aveva già ritenuto prima facie fondata la doglianza, osservando che dal provvedimento non emergevano le ragioni della dedotta parziale difformità dell’intervento rispetto alla relazione paesaggistica, tali da giustificare l’imposizione della condizione.
Il TAR ordina quindi alla Soprintendenza di riesaminare il provvedimento. In sede di ottemperanza la Soprintendenza riconosce essa stessa la necessità di superare l’accertata carenza motivazionale e prende atto delle ragioni tecniche rappresentate dal progettista, secondo cui la prescrizione non è rispettabile perché la normativa tecnica vigente — la CEI EN 50341-2-13 — impone anche la verifica sismica, incompatibile con il riuso delle fondazioni esistenti.
All’esito del riesame l’amministrazione autorizza la realizzazione del progetto, eliminando la prima condizione e prescrivendo soltanto lo smaltimento dei blocchi in calcestruzzo demoliti. La pretesa sostanziale della ricorrente risulta così pienamente soddisfatta.
Il Collegio dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non residuando alcun interesse alla decisione. Quanto alle spese, il TAR applica il principio della soccombenza virtuale: la condanna segue l’esito che il giudizio avrebbe avuto, e quindi le amministrazioni regionali resistenti sono tenute al pagamento in favore delle ricorrenti, con liquidazione in dispositivo e refusione del contributo unificato ove versato.
Nota della Redazione
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