Il DASPO sportivo richiede condotta attiva del destinatario (TAR Calabria n. 1787 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive di cui all’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 presuppone l’accertamento di una condotta del destinatario concretamente idonea a turbare l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione dell’evento. La mera presenza del soggetto nel flusso della folla, determinata dalla pressione e dall’incanalamento predisposto dalle forze di sicurezza, integra una condotta passiva che non fonda il giudizio di pericolosità. Il provvedimento questorile che si limiti a richiamare il contesto complessivo degli incidenti, senza individuare un apporto personale e attivo del destinatario, è illegittimo per vizio di istruttoria e travisamento dei fatti.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Cosenza ha disposto a suo carico, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989, il divieto di accedere, per tre anni e su tutto il territorio nazionale, ai luoghi ove si svolgono manifestazioni calcistiche della F.I.G.C. e agli spazi adiacenti. La misura trae origine dagli incidenti avvenuti prima di un incontro di campionato, quando un gruppo di tifosi, in fase di pre-filtraggio, ha spintonato il cordone di sicurezza e divelto un cancello.
Il ricorrente deduce la propria estraneità ai fatti, il difetto di motivazione in ordine alla pericolosità, la genericità della misura quanto a manifestazioni e luoghi, e la violazione del principio di gradualità nella determinazione della durata. L’amministrazione chiede la reiezione del ricorso. In sede cautelare il Tribunale aveva già concesso la misura interinale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina la documentazione versata in atti e il video depositato dal ricorrente, e ne trae un quadro dei fatti diverso da quello posto a base del provvedimento questorile. L’istruttoria dell’amministrazione si fonda sulle annotazioni della D.i.g.o.s. e della Squadra mobile, che descrivono il contesto degli incidenti ma non individuano un contributo personale del ricorrente.
Il Tribunale condivide le osservazioni del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro nell’ordinanza sulla convalida dell’arresto in flagranza. Quella decisione aveva rilevato come i tifosi fossero stati incanalati verso un’apertura che consentiva il transito di pochissime persone per volta, mentre le persone incanalate erano centinaia: la calca ha di fatto concorso alla caduta e al danneggiamento del cancello.
L’esame del video consente di verificare che il ricorrente non ha partecipato all’azione di sfondamento e che, al momento dell’abbattimento, si trovava a distanza dal cancello, in prossimità dell’apertura lasciata libera. Egli si è limitato a fare ingresso nell’area antistante lo stadio, sfruttando il flusso e la pressione della folla. Si tratta di una condotta passiva, volta semplicemente a entrare nella struttura, come era stato autorizzato.
Escluso che il ricorrente abbia tenuto la condotta di per sé pregiudizievole per l’ordine e la sicurezza pubblica posta a fondamento della misura, il provvedimento è dichiarato illegittimo per vizio di istruttoria e travisamento dei fatti. Gli ulteriori motivi restano assorbiti, in ragione dell’integrale soddisfazione della pretesa e del principio di economia processuale richiamato dalla Corte.
Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, con distrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.