Esecuzione del giudicato sulla carta docente senza penalità di mora (TAR Sicilia n. 3415 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza rientra l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato che accertino il diritto del docente alla fruizione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’Amministrazione che non contesti il titolo né provi l’avvenuto adempimento è tenuta a dare esecuzione al giudicato, gravando su di essa l’onere della prova dei fatti estintivi ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine perentorio e nomina, per il caso di persistente inottemperanza, il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. La penalità di mora può essere negata quando l’adempimento richieda un procedimento complesso e il ritardo sia riconducibile all’eccezionale mole di procedimenti.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con sentenza n. 4064 del 16.10.2023, l’accertamento del diritto a fruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore complessivo di € 2.500,00 oltre accessori.

Passata la sentenza in giudicato, il Ministero non aveva accreditato l’importo riconosciuto sulla piattaforma telematica. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina anticipata di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dello strumento. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione proviene dal giudice ordinario ed è passata in giudicato: rientra dunque tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza. Sono rispettati tanto il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto il termine di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. È inoltre documentata la notificazione della sentenza al Ministero, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996.

Nel merito, il Tribunale rileva che l’Amministrazione non ha contestato specificamente il titolo esecutivo né la sua idoneità all’esecuzione, e non ha comprovato l’avvenuto pagamento. Trova applicazione il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Sussiste pertanto l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza che ha accertato il diritto alla carta per gli anni indicati e la condanna al valore complessivo riconosciuto.

Il Collegio ordina al Ministero di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza nomina commissario ad acta il direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.

Quanto al compenso del commissario, il Tribunale esclude ogni diritto applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero e di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Sul punto richiama TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 2485 del 2025 e TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1874 del 2025.

È invece respinta la domanda di penalità di mora. L’esecuzione delle sentenze sull’attivazione della carta elettronica comporta un procedimento complesso che coinvolge più soggetti, come osservato da TAR Veneto, sez. I, n. 1466 del 2025. Il ritardo è inoltre ragionevolmente riconducibile all’eccezionale mole di procedimenti, comprovata dal vasto contenzioso insorto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore dei difensori ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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