Abuso edilizio, irrilevante la qualità di conduttore senza committenza (Cass. pen. Sez. III n. 31899 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conduttore di un immobile non risponde del reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001 quando non abbia esercitato alcuna attività nel locale e non sia dimostrato che abbia assunto la qualità di committente dei lavori abusivi, né che avesse la disponibilità del bene già dotato dell’opera oggetto di contestazione. La responsabilità per l’abuso edilizio postula la prova della riconducibilità dell’intervento abusivo alla sfera di volontà e di azione dell’imputato, non potendosi desumere dalla mera titolarità di un rapporto locatizio. È inammissibile il ricorso per cassazione che, oltre a essere caratterizzato da una rivalutazione dei fatti, non dimostri la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione impugnata.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli Nord ha assolto il conduttore di un bar dalle contravvenzioni edilizie, dichiarandolo non colpevole per non aver commesso il fatto con riferimento alla violazione dell’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001 e perché il fatto non sussiste in relazione agli artt. 71 e 64 d.P.R. n. 380/2001. L’abuso edilizio contestato concerneva la realizzazione di una tettoia del locale commerciale preso in locazione dall’imputato.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero, deducendo la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sola assoluzione dal reato di cui al capo 1). Secondo l’accusa, sarebbero state irrilevanti sia la circostanza che l’imputato non fosse proprietario del locale, sia l’avvenuta demolizione dell’opera da parte della proprietaria, mentre sarebbe stata contraddittoria la valutazione dell’inattività dell’esercizio commerciale, posto che risultavano in corso lavori di completamento della tettoia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificandolo come manifestamente infondato perché di natura fattuale e rivalutativa. Il giudice di merito aveva correttamente escluso la responsabilità del conduttore, valorizzando l’assenza di esercizio dell’attività, la mancata dimostrazione della sua qualità di committente dei lavori e la possibilità che egli avesse acquisito la disponibilità del locale già dotato della tettoia abusiva.
I giudici di legittimità hanno richiamato il consolidato principio secondo cui sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601-01).
La Corte ha inoltre precisato che la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (tra le più recenti, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556-01).
Nel caso di specie, la motivazione impugnata non è risultata né manifestamente illogica né contraddittoria, resistendo pertanto alle censure sollevate dal ricorrente. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, senza incorrere in una delle ipotesi di annullamento previste dalla legge.
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