Riforma in pejus delle spese del primo grado e divieto di reformatio in pejus (Cass. civ. Sez. 3 n. 5651 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che riformi, in tutto o in parte, la sentenza di primo grado può procedere anche d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese di lite, in quanto l’onere delle spese va ripartito in relazione all’esito complessivo della lite. Tuttavia, l’effetto espansivo interno di cui all’art. 336, primo comma, cod. proc. civ. opera in coerenza con la direzione della riforma e non consente, in assenza di impugnazione incidentale, una modifica del capo relativo alle spese in senso deteriore per la parte che abbia conseguito un esito più favorevole rispetto al primo grado. La parziale riforma può dar luogo alla modifica del capo sulle spese del primo grado solo all’esito del rigoroso riscontro di un rapporto di dipendenza tra i due capi, tale da non trasformare la proposizione dell’impugnazione in una reformatio in pejus per chi abbia impugnato. In tale ipotesi, la Corte di legittimità, cassata la sentenza, può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., disponendo la compensazione integrale delle spese del primo grado.

Il Fatto

Un appartenente alla Polizia di Stato, concessionario di un alloggio di servizio, vedeva rideterminato in aumento il canone concessorio da parte dell’Amministrazione, sulla base del mutato quadro normativo di cui alla legge n. 431 del 1998, con recupero di conguagli anche per il passato. Il concessionario impugnava i provvedimenti, deducendo la violazione dell’affidamento, la prescrizione dei crediti per arretrati e l’eccessività del canone. Il Tribunale rigettava integralmente le domande; la Corte d’appello, in parziale riforma, dichiarava prescritti i crediti anteriori al 2003, confermando nel resto, ma poneva metà delle spese del primo grado a carico dell’appellante, già integralmente compensate.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, volto a estendere la declaratoria di prescrizione ai crediti maturati successivamente al 2003, trattandosi di questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata né oggetto di specifico motivo di appello. In particolare, ha affermato il principio per cui i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni che abbiano formato oggetto del giudizio di appello, gravando sul ricorrente l’onere di indicare in quale atto del giudizio precedente la questione sia stata dedotta, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ..

Il secondo motivo, concernente la lesione dell’affidamento incolpevole, è stato parimenti ritenuto inammissibile, in quanto volto a contestare non già l’erronea qualificazione giuridica della fattispecie, ma la ricognizione del fatto compiuta dal giudice di merito, sindacabile solo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; vizio non dedotto e comunque non deducibile per la preclusione derivante dalla c.d. doppia conforme di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ.. Con argomentazione ad abundantiam, la Corte ha inoltre escluso che nell’ordinamento italiano possa riconoscersi un istituto analogo alla Verwirkung tedesca, essendo necessario, ai fini della tutela dell’affidamento, un comportamento concludente di rinuncia o un concreto pregiudizio ingiustificato per la controparte.

Il terzo motivo è stato invece accolto. La Corte ha ricordato che, sebbene il giudice d’appello possa procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese in caso di riforma, l’effetto espansivo interno dell’art. 336, primo comma, cod. proc. civ. non consente una modifica del capo sulle spese in senso deteriore per la parte che abbia ottenuto un esito più favorevole, in assenza di impugnazione incidentale. Nel caso di specie, avendo la Corte territoriale riconosciuto la prescrizione di una parte significativa dei crediti, non poteva aggravarsi la posizione dell’appellante quanto alle spese del primo grado, già integralmente compensate.

In accoglimento del solo terzo motivo, la sentenza è stata cassata e, decidendo nel merito, le spese del primo grado sono state integralmente compensate, fermo il regolamento delle spese del giudizio di appello, con integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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