Condono edilizio in area vincolata, competenza comunale sull’ordine di demolizione (TAR Sicilia n. 1253 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio resta disciplinato dall’art. 24 della l.r. n. 15/2004, che rinvia all’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della l.r. n. 19/2021 ad opera della sentenza n. 252/2022 della Corte Costituzionale. Nelle aree soggette a vincolo relativo sono sanabili i soli interventi che non comportino nuovi volumi o superfici, con la conseguenza che l’abuso consistente in nuova volumetria è insuscettibile di sanatoria. Il parere della Soprintendenza è dovuto solo per gli abusi sanabili e, ove reso, assume carattere vincolato. Il procedimento di condono si conclude con la decisione formale del Comune, al quale spetta anche l’adozione dei provvedimenti repressivi e sanzionatori: la Soprintendenza non ha il potere di ingiungere la riduzione in pristino.
Il Fatto
Il ricorrente presentava nel dicembre 2004 istanza di condono ex art. 32 della legge n. 326/2003 per un’unità abitativa realizzata sull’isola di Lipari in assenza di titoli autorizzativi, per un volume complessivo di mc 74,900. Il Comune chiedeva l’integrazione documentale e l’acquisizione del nulla osta della Soprintendenza di Messina. Sollecitato l’ufficio, la Soprintendenza rigettava l’istanza in ottemperanza alla circolare n. 2/2022 del Dipartimento dei Beni Culturali e ordinava la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Avverso tale provvedimento e la presupposta circolare il ricorrente proponeva ricorso gerarchico, rimasto senza esito nei termini.
Il Comune di Lipari rigettava quindi il condono richiamando il parere contrario della Soprintendenza. Il ricorrente impugnava il diniego comunale, il rigetto implicito del ricorso gerarchico, il provvedimento della Soprintendenza e la circolare assessoriale, deducendo vizi di notificazione, omissione del preavviso di diniego, insussistenza del grave danno, difetto di motivazione e di istruttoria, formazione del silenzio assenso e incompetenza della Soprintendenza all’ordine di demolizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. La sentenza n. 252/2022 della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 1, della l.r. n. 19/2021, che riteneva ammissibili le istanze di condono per opere realizzate in aree soggette a vincoli non comportanti inedificabilità assoluta, perché lesivo della riserva statale in materia di tutela dell’ambiente. Resta pertanto applicabile l’art. 24 della l.r. n. 15/2004, che rinvia all’art. 32 del d.l. n. 269/2003. Il comma 27, lett. d) di tale disposizione esclude la sanatoria per le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli in assenza o difformità del titolo e non conformi alle prescrizioni urbanistiche.
Da qui la regola operativa: nelle aree a vincolo relativo sono sanabili i soli interventi che non comportino nuovi volumi o superfici. Poiché l’abuso consisteva nella realizzazione di nuova volumetria, alcuna sanatoria era conseguibile. Il richiamo, contenuto nella memoria depositata in vista dell’udienza, alla violazione del d.P.R. n. 31/2017 costituisce motivo nuovo e, come tale, inammissibile.
Il Collegio esclude poi il dedotto difetto di motivazione: il provvedimento individua chiaramente la circolare richiamata e la motivazione per relationem è sufficiente ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Non è configurabile alcun legittimo affidamento sulla condonabilità per il lungo tempo trascorso, poiché il decorso del tempo non può consolidare una situazione contra ius. Il parere della Soprintendenza è dovuto solo per gli abusi sanabili e, in loro assenza, assume carattere vincolato, essendo la preclusione assoluta.
Cadono anche le censure di disparità di trattamento, non configurabile rispetto a presunte istanze esitate positivamente, e quella sul silenzio assenso, non invocabile nella specifica ipotesi di condono. Il carattere vincolato degli atti in materia di abusi edilizi rende superflui la comunicazione di avvio e il preavviso di diniego. La comunicazione del diniego al solo tecnico incaricato non vizia l’atto, pienamente conosciuto dal ricorrente che ha proposto ricorso gerarchico.
È invece fondato il motivo sull’incompetenza della Soprintendenza. Il procedimento di condono si conclude con la decisione formale del Comune, cui spetta anche l’adozione dei provvedimenti repressivi; le autorità preposte alla tutela del vincolo esprimono il solo, pur vincolante, avviso. L’ordine di riduzione in pristino è pertanto annullato, mentre resta fermo il diniego comunale, non travolto da invalidità derivata. Spese compensate tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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