Piano di tutela delle acque non impugnato preclude la contestazione della localizzazione (TAR Puglia n. 225 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa tempestiva impugnazione del piano di settore che individua la localizzazione e la tipologia di un’infrastruttura preclude la successiva contestazione di tali scelte in sede di impugnazione del provvedimento che su quel piano si fonda. Il Piano di tutela delle acque ha natura giuridica mista e, finché non è modificato, è vincolante nella parte in cui introduce effetti precettivi immediati e diretti, imponendo la coerenza degli interventi degli altri attori istituzionali con i suoi obiettivi. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA quando restino inoppugnate la delibera di approvazione del progetto e il piano che lo ha recepito. La circostanza che il piano sia ciclicamente revisionabile non attenua la portata vincolante delle misure puntuali in esso contenute.

Il Fatto

Il Comune ricorrente impugna la determina regionale con cui, sulla base del parere del Comitato regionale VIA, si è stabilito, ai sensi dell’art. 19, comma 8, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, di non assoggettare al procedimento di VIA il progetto di potenziamento di un depuratore a servizio di un agglomerato, con recapito finale in trincee drenanti e completamento dello scarico del c.d. “troppo pieno” in situazioni di emergenza in una località ricadente nel territorio del Comune ricorrente.

La contestazione riguarda la localizzazione del recapito finale, che si assume in contrasto con rilevanti emergenze ambientali: la geomorfologia e l’idrogeologia dell’area, la presenza di un inghiottitoio attivo a breve distanza e la vicinanza a molteplici pozzi irrigui esposti a possibile contaminazione. Si costituiscono in giudizio la Regione, la società gestore del servizio idrico e il Comune ove insiste l’impianto, formulando anche eccezioni processuali. La domanda cautelare è respinta; un successivo tavolo di concertazione non conduce a risultati concreti e la causa viene trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie un’espressa eccezione della difesa regionale e dichiara il ricorso inammissibile per mancata impugnazione della deliberazione di approvazione del progetto e del sottostante piano di tutela regionale delle acque che lo ha recepito. Sono rimaste inoppugnate sia la deliberazione di G.R. n. 1196 del 3 luglio 2019, recante approvazione del progetto nella configurazione contestata, sia il Piano regionale di tutela delle acque, adottato in via preliminare, poi in via definitiva e infine approvato dal Consiglio regionale, all’esito del procedimento di V.A.S. di cui alla parte II del d.lgs. n. 152/2006.

Da ciò il Tribunale trae la conseguenza che non è dato oggi contestare l’ubicazione e le caratteristiche di un progetto già contemplato, con tali caratteristiche, nelle richiamate risalenti deliberazioni, rispetto alle quali il Comune ha fatto acquiescenza. Il Collegio richiama la linea argomentativa dei propri precedenti, nei quali è affermato che l’omessa tempestiva impugnazione del piano preclude la successiva contestazione della localizzazione e della tipologia dell’infrastruttura destinata a realizzare gli obiettivi ivi rappresentati.

Il percorso motivazionale si sostiene sulla qualificazione del Piano di tutela delle acque operata dal Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6250 del 27 dicembre 2013: si tratta di un piano di settore a natura giuridica mista, con contenuti ed effetti molteplici, atto generale per i profili pianificatori e provvedimento puntuale quanto all’individuazione delle localizzazioni delle infrastrutture e delle tecnologie compatibili con le risorse disponibili. La previsione di una revisione ciclica non riduce la portata direttamente vincolante delle misure puntuali, tra cui la localizzazione delle necessarie infrastrutture.

Il Tribunale precisa che, finché il piano non viene modificato, esso è vincolante nella parte in cui introduce effetti precettivi immediati e diretti e impone la coerenza degli interventi degli altri attori istituzionali con i propri obiettivi. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda e della natura della pretesa azionata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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