Condono edilizio in area vincolata e incompetenza della Soprintendenza all’ordine di ripristino (TAR Sicilia n. 1254 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il c.d. terzo condono edilizio resta disciplinato dall’art. 24 della l.r. n. 15/2004, che richiama l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1 della l.r. n. 19/2021. Nelle aree soggette a vincolo paesaggistico relativo sono sanabili i soli interventi che non comportino nuovi volumi o superfici; l’ampliamento con creazione di nuova volumetria resta escluso dalla sanatoria. Il diniego di condono è atto vincolato, sicché sono superflue la comunicazione di avvio e il preavviso di diniego, ed è sufficiente la motivazione per relationem al parere della Soprintendenza. Il potere repressivo e l’ordine di riduzione in pristino, nel procedimento di condono definito con diniego, spettano al Comune e non alla Soprintendenza, che esprime un parere pur vincolante ma non definisce il procedimento.
Il Fatto
Le ricorrenti agiscono in relazione a un fabbricato adibito a civile abitazione nell’Isola di Alicudi, nel Comune di Lipari, acquistato dagli originari proprietari che, prima dell’ottobre 1994, avevano realizzato un ampliamento in assenza di titolo edilizio. Per regolarizzare l’abuso viene presentata nel marzo 2004 istanza di condono ex art. 32 della legge n. 326/2003 e richiesto alla Soprintendenza di Messina il parere di competenza.
La Soprintendenza nega il parere e ordina la rimessione in pristino. Avverso tale atto viene proposto ricorso gerarchico, rimasto senza esito nei termini. Il Comune di Lipari, preso atto del parere contrario, rigetta l’istanza di condono. Le interessate impugnano il diniego comunale, il rigetto implicito del ricorso gerarchico, il provvedimento della Soprintendenza e la circolare assessoriale n. 2/2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando la sentenza n. 252/2022 della Corte costituzionale, che ha caducato la norma regionale di interpretazione autentica in materia di vincoli relativi. Ne deriva che, in Sicilia, il condono resta regolato dall’art. 24 della l.r. n. 15/2004 e dall’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003. Sul piano sostanziale, nelle aree vincolate sono sanabili solo gli interventi che non comportino nuovi volumi o superfici.
Il fabbricato era già vincolato all’epoca della realizzazione dei manufatti: il territorio del Comune di Lipari risulta sottoposto a vincolo paesaggistico sin dal decreto presidenziale regionale del 1966, più volte prorogato fino all’adozione del piano paesaggistico. Anche a voler seguire la tesi delle ricorrenti, difetterebbe comunque una condizione di sanabilità: l’intervento non rientra tra quelli di minore rilevanza e presenta opere di tipologia 1, con ampliamento e nuova volumetria.
Quanto al profilo paesaggistico, il divieto di incremento dei volumi opera per qualsiasi nuova edificazione, senza distinzione tra volumi tecnici e non, interrati o fuori terra. La nozione di superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico, considerando l’impatto sull’assetto del territorio.
Il diniego è atto vincolato. È quindi sufficiente la motivazione per relationem al richiamo della circolare n. 2/2022, non è configurabile alcun legittimo affidamento sulla condonabilità per il tempo trascorso, e non è invocabile la disparità di trattamento in assenza di situazioni identiche. Infondata è anche la tesi del silenzio assenso. Il primo motivo è respinto perché, trattandosi di atti vincolati, la comunicazione di avvio e il preavviso di diniego sono superflui.
È invece fondato il settimo motivo: la Soprintendenza non ha il potere di adottare provvedimenti ripristinatori e repressivi nel procedimento di condono. Il procedimento si conclude con la decisione formale del Comune, cui spetta l’eventuale ordine di demolizione ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. L’ordine di ripristino è pertanto annullato, mentre resta fermo il diniego comunale, non essendo configurabile alcuna illegittimità derivata. La censura sulla motivazione del diniego comunale è inammissibile perché introdotta solo con la memoria.
Nota della Redazione
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