Prevenzione collaborativa inapplicabile all’impresa familialmente infiltrata (TAR Sicilia n. 1250 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La misura della prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 presuppone l’accertamento di un’agevolazione occasionale, con legami episodici e superficiali tra impresa e criminalità. Quando il rischio di condizionamento mafioso è strutturale, fondato su relazioni familiari stabili e su cointeressenze economiche consolidate, il Prefetto legittimamente adotta l’interdittiva antimafia. La scelta tra misura collaborativa e provvedimento ostativo risponde a un criterio di proporzionalità rispetto all’intensità del pericolo e alle dimensioni dell’impresa. È legittimo escludere le misure collaborative quando la struttura aziendale, minimamente organizzata, non consente l’adozione di misure organizzative idonee a schermare l’impresa dal pericolo infiltrativo.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nei servizi di pulizia, sanificazione e disinfestazione, impugnava il provvedimento ostativo emesso dalla Prefettura ai sensi dell’art. 91 d.lgs. n. 159/2011. In sede di controdeduzioni aveva chiesto l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis, deducendo la recente costituzione della compagine, l’unico socio, il bilancio irrisorio e la provenienza documentata delle modeste risorse iniziali.
La società lamentava inoltre l’irrilevanza attribuita alla condizione di incensuratezza dell’amministratore e all’esclusione dell’aggravante mafiosa nel parallelo procedimento penale. L’Amministrazione resistente difendeva la sussistenza di un quadro di criticità rilevanti e l’impossibilità di schermare un’impresa di dimensioni minime, immedesimata nella figura del soggetto controindicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la funzione dell’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011: diversificare le misure di prevenzione amministrativa secondo un criterio di proporzionalità rispetto all’intensità del pericolo di condizionamento, riservando l’interdittiva alle entità imprenditoriali più gravemente compromesse. Richiama sul punto Cons. Stato n. 8176 del 2023.
L’occasionalità dell’agevolazione richiede legami non stabili e non strutturali, compatibili con un percorso di depurazione dell’organismo imprenditoriale. Nel caso concreto il rischio di infiltrazione risulta però strutturale: il provvedimento elenca numerose aziende facenti capo al nucleo familiare, con partecipazioni incrociate, modifiche ripetute della governance e sequestri preventivi. La società ricorrente viene collocata in una regia unitaria di tipo familiare.
Quanto alla proporzionalità, il Tribunale ritiene le misure collaborative di difficile applicazione a una compagine a struttura semplificata e bilancio ristretto, e comunque sproporzionate. La misura organizzativa di cui alla lettera a) appare difficilmente riferibile a tale soggetto, mentre le ulteriori misure scontano un’evidente sproporzione rispetto all’entità dell’impresa.
Il Collegio respinge poi l’argomento dimensionale. Richiamando Cons. Stato n. 5879/2010, Cons. Stato n. 4740/2012 e Cons. Stato n. 1622 del 2022, afferma che è proprio la struttura a base sostanzialmente individuale a essere più esposta ai condizionamenti criminali. Irrilevanti restano l’incensuratezza e l’esclusione dell’aggravante: la valutazione prefettizia mantiene autonomia rispetto all’esito penale, secondo Cons. Stato n. 8738 del 2023, e la logica di anticipazione della soglia di difesa sociale consente di valorizzare fatti anche solo sintomatici.
Il ricorso viene pertanto rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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