Rinuncia irrituale al ricorso e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Sicilia n. 3793 del 14.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso che non sia notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., non consente al giudice di dichiarare l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Tuttavia, l’art. 84, comma 4, c.p.a. permette di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La dichiarazione di rinuncia irrituale integra tale ipotesi e legittima la definizione del giudizio con sentenza dichiarativa dell’improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La regola processuale opera anche quando la rinuncia sia stata solo resa a verbale dal difensore, senza la notificazione prescritta.

Il Fatto

La ricorrente, società esercente attività di ristorazione, impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva disposto la revoca della concessione di suolo pubblico, il divieto di rilascio di un nuovo titolo per l’anno in corso e la chiusura dell’esercizio per almeno cinque giorni. Il provvedimento si fondava sulla contestata recidiva nell’occupazione abusiva, accertata con due verbali della Polizia Municipale.

La società deduceva la violazione dell’ordinanza sindacale richiamata dall’Amministrazione, l’illegittimità della stessa in via gradata e il difetto di partecipazione procedimentale ex artt. 7, 8, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990. Il Tribunale rigettava la domanda cautelare e fissava l’udienza di merito. All’udienza il difensore della ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso e chiedeva la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la dichiarazione di rinuncia resa a verbale. Rileva che difettano i presupposti per una pronuncia ex art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., poiché l’art. 84 c.p.a. impone formalità specifiche: la rinuncia deve essere sottoscritta dalla parte o da avvocato munito di mandato speciale, oppure resa in udienza e documentata nel verbale, ed è comunque soggetta a notificazione alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza.

Nel caso concreto la rinuncia non è stata notificata all’Amministrazione, ma soltanto dichiarata a verbale dal difensore. Il Tribunale non si arresta a questa constatazione e richiama l’art. 84, comma 4, c.p.a., che consente al giudice, anche in assenza delle formalità dei commi precedenti, di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Il Collegio richiama sul punto l’orientamento secondo cui tale norma può applicarsi al caso dell’atto di rinuncia irrituale, citando TAR Milano, Sez. II, 9 febbraio 2022, n. 305. Applicando il principio, la dichiarazione di rinuncia indica con evidenza la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.

Ne consegue la definizione del giudizio mediante sentenza dichiarativa dell’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese del giudizio sono compensate, in considerazione del comportamento processuale della ricorrente e delle ragioni della definizione. Il dispositivo ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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