Carta docente, ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 5612 del 09.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il giudice amministrativo accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato e fissa il termine per l’esecuzione. Ove il termine assegnato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio sia decorso per effetto dell’inerzia dell’amministrazione, questa è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. L’amministrazione non può giovarsi del proprio contegno omissivo per sottrarsi all’adempimento. È legittima la nomina del commissario ad acta sin dalla sentenza, con facoltà di provvedere all’allocazione in bilancio e alle fasi di spesa, senza che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa costituiscano impedimento all’esecuzione.

Il Fatto

Il ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza con cui il Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, ha accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per cinque anni scolastici, per un totale di € 2.500,00.

L’amministrazione non ha proposto impugnazione e la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria del 4.9.2025. Il ricorrente deduce l’esito infruttuoso della notifica del 28.1.2025 e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Chiede quindi la condanna al pagamento, oltre accessori, e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si costituisce per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il gravame fondato. Sul piano processuale verifica il rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello di cui all’art. 87, commi 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza.

La sentenza ottemperanda risulta ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione il 28.1.2025. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il Collegio affronta poi il profilo del decorso del termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, pari a due anni dalla pubblicazione della pronuncia. In tal caso l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. La ragione è la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e il rilievo che il mancato rispetto del limite temporale non dipende dalla parte ricorrente, ma è imputabile a una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte.

Il Collegio accoglie quindi la domanda di nomina del commissario ad acta, individuato in un Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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