Il terzo condono non sana ampliamenti in area vincolata (TAR Sicilia n. 1818 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In area sottoposta a vincolo paesaggistico il terzo condono edilizio è precluso alle opere che comportano realizzazione di nuovi volumi o superfici, anche quando il vincolo non abbia carattere assoluto. L’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, conv. in legge n. 326/2003, subordina la sanatoria al concorso congiunto di quattro condizioni, tra cui la conformità alle tipologie di minore rilevanza e il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Il diniego fondato sull’insanabilità dell’abuso costituisce atto vincolato, non annullabile per omissione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, legge n. 241/1990, non applicandosi il terzo periodo ai provvedimenti vincolati. Il vizio di disparità di trattamento presuppone l’esercizio di attività discrezionale e non può essere invocato per perpetuare l’illegittimità.

Il Fatto

La ricorrente presenta domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 per regolarizzare l’ampliamento di un fabbricato per civile abitazione, per complessivi mc. 221,81, in area dell’isola di Panarea. Il Comune comunica l’esito favorevole dell’iter urbanistico e richiede i pareri degli enti preposti ai vincoli. Vengono acquisiti il parere sanitario, il nulla osta per il vincolo idrogeologico e il CIS.

In conseguenza della sentenza della Corte costituzionale recepita nella circolare del Dipartimento Beni Culturali, la Soprintendenza adotta il parere negativo in sanatoria. Pochi giorni dopo il Comune emette il provvedimento di rigetto del condono sul presupposto di quel diniego. La ricorrente impugna entrambi gli atti davanti al TAR Sicilia, deducendo violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e disparità di trattamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’orientamento consolidato sull’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003: nelle aree vincolate la sanatoria richiede il concorso congiunto di quattro condizioni, tra cui la realizzazione dell’opera prima dell’imposizione del vincolo, la conformità urbanistica, l’appartenenza alle tipologie di minore rilevanza e il parere favorevole dell’autorità preposta.

Richiamata la sentenza della Corte cost. n. 252 del 2022, il TAR ricorda che le previsioni statali sui limiti massimi del condono assurgono a norme di grande riforma economico-sociale e che il rinvio operato dalla legislazione siciliana comprende anche il limite della lettera d). Il parere del C.G.A.R.S. n. 291/2010 deve quindi ritenersi superato, come confermato dalla successiva giurisprudenza amministrativa.

Nel caso concreto l’opera risulta ultimata nel 1995, rientra nella tipologia dichiarata e consiste in un ampliamento con aumento di volume e superficie, in area soggetta a vincolo paesaggistico sin dai decreti del 1966 e del 1979, confermati dal piano paesistico delle Isole Eolie. Il Collegio applica il principio per cui l’abuso comportante nuove superfici e nuova volumetria in area vincolata non è sanabile, indipendentemente dalla natura relativa del vincolo.

Il primo motivo è infondato: trattandosi di atto vincolato, opera l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, mentre il terzo periodo richiama il solo secondo periodo e riguarda i provvedimenti discrezionali. Il secondo motivo è parimenti infondato, perché in assenza dei presupposti di sanabilità nessun ulteriore approfondimento istruttorio era dovuto e il parere della Soprintendenza, ove reso, assume carattere vincolato; la motivazione per relationem alla circolare è sufficiente. Il terzo motivo è infondato perché la disparità di trattamento presuppone attività discrezionale e non può fondare la pretesa a perseverare nell’illegittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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