Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1827 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, costituisce condizione di proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione. Il ricorrente deve dare prova del passaggio in giudicato della sentenza, allorché l’ottemperanza non riguardi pronunce del giudice amministrativo. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice ordina gli adempimenti consequenziali e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine assegnato, con condanna alle spese distratte in favore del difensore antistatario ai sensi degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, passata in giudicato, è stato riconosciuto alla ricorrente, docente, il diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ai consequenziali adempimenti.
Notificata la sentenza e successivamente diffidato l’istituto, il Ministero non ha dato esecuzione alla pronuncia. Decorso il termine dilatorio dei 120 giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al giudicato, chiedendo l’ordine di adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio verifica il rispetto della condizione di proponibilità dell’azione esecutiva. La notificazione del titolo esecutivo risale all’11.01.2024, mentre il ricorso è stato notificato il 29.03.2025: è dunque ampiamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e successive modificazioni. La censura di rito è superata.
Il Tribunale accerta altresì il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla segreteria. Il requisito è necessario ogni qual volta l’ottemperanza non riguardi sentenze del giudice amministrativo; sul punto il Collegio richiama il precedente del Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 6905 del 2011.
Nel merito, la pretesa della ricorrente trova diretto fondamento nella sentenza del giudice del lavoro. Il TAR ordina pertanto al Ministero di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali al fine di consentire alla docente di fruire del beneficio riconosciuto, la Carta elettronica del docente, per i tre anni scolastici indicati.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine assegnato, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario di posizione apicale, affinché assicuri l’esecuzione entro l’ulteriore termine di 60 giorni dal vano scadere del precedente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore che ha dichiarato di avere anticipato le spese e non riscosso le competenze, secondo il combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
Nota della Redazione
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