Parere paesaggistico endoprocedimentale e divieto di ordine di rimessione in pristino (TAR Sicilia n. 1820 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di condono edilizio ex art. 32 d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, il parere reso dall’ente preposto alla tutela del vincolo paesaggistico, sebbene obbligatorio e vincolante, costituisce atto endoprocedimentale e non provvedimento autonomo: la definizione del procedimento è riservata all’autorità comunale, unica competente. A tale parere non competono i poteri ripristinatori e repressivi ex art. 167, commi 1-3, d.lgs. n. 42/2004, con la conseguenza che è illegittimo l’ordine di rimessione in pristino in esso contenuto. In presenza di vincolo relativo non è ammesso il condono di opere comportanti nuovi volumi o superfici. Il carattere vincolato del diniego rende superflua la comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, non annullabile il provvedimento ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il parere negativo con cui la Soprintendenza si è espressa su due istanze di condono edilizio presentate dal suo dante causa ai sensi della legge n. 326/2003. Con un secondo ricorso ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha definitivamente rigettato le medesime istanze. I due giudizi, riuniti per connessione ex art. 70 c.p.a., riguardano opere consistenti nella realizzazione di due unità immobiliari per civile abitazione, edificate ex novo in area assoggettata a vincolo paesaggistico.
La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del parere per mancata comunicazione del preavviso di rigetto, per la formazione del silenzio assenso, per difetto di motivazione e istruttoria, per l’applicabilità del tertium condono in presenza di vincolo relativo e, infine, per incompetenza della Soprintendenza a ordinare la riduzione in pristino.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la censura sul silenzio assenso ex art. 17-bis legge n. 241/1990 e la ritiene infondata. Il rapporto è di tipo verticale tra privato e Soprintendenza, non orizzontale tra Comune e Soprintendenza, e la disciplina speciale del condono sottrae la fattispecie al perimetro applicativo dell’istituto. L’art. 32, comma 1, legge n. 47/1985 prevede, in caso di inerzia dell’autorità di tutela, l’impugnabilità del silenzio-rifiuto, non già la formazione tacita del titolo. Il richiamo all’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 è inconferente, perché quella norma regola l’autorizzazione paesaggistica preventiva e non la sanatoria di un illecito già commesso.
Sul quadro del terzo condono in Sicilia, il Tribunale richiama l’art. 24 l.r. n. 15/2004 e l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, che esclude la sanatoria per le opere realizzate su immobili soggetti a vincolo. La Corte costituzionale n. 252 del 19 dicembre 2022 ha chiarito che il rinvio regionale riguarda anche i limiti sostanziali del condono, superando il diverso avviso del C.G.A.R.S., parere n. 291 del 2010. Ne deriva che in presenza di vincolo, anche relativo, non è ammesso il condono di opere comportanti nuovi volumi o superfici.
Nel caso concreto le opere consistono nell’edificazione ex novo di due unità abitative, rientranti nella tipologia dell’abuso 1, su area vincolata dal D.P.R.S. n. 5098 del 7 settembre 1966, confermato dal D.A. 23 febbraio 2001. La ricorrente non ha provato la data di realizzazione anteriore al vincolo. La motivazione per relationem, con richiamo alla circolare assessoriale n. 2 del 2022, è sufficiente ex art. 3 legge n. 241/1990. Il preavviso di rigetto è superfluo per il carattere vincolato dell’atto.
È invece fondata la censura sull’ordine di demolizione. Il parere dell’ente di tutela, obbligatorio e vincolante, integra un mero segmento del procedimento di condono, la cui definizione spetta al Comune. All’ente di tutela non competono i poteri ripristinatori ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004: ogni provvedimento sanzionatorio può essere adottato solo dopo l’atto terminale del procedimento di sanatoria. Il provvedimento è pertanto illegittimo nella parte in cui dispone la rimessione in pristino. Il ricorso avverso il diniego comunale è respinto, non essendo configurabile alcuna sospensione automatica del procedimento per effetto dell’impugnativa. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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