Condono edilizio, divieto di sanatoria su area vincolata prima dell’edificazione (Cons. Stato n. 9243 del 18.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un vincolo paesaggistico apposto in epoca anteriore all’esecuzione delle opere abusive, il divieto di rilascio del condono edilizio di cui all’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, preclude la sanatoria del manufatto. La doppia conformità richiesta dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 va verificata anche rispetto alla disciplina urbanistica vigente al momento dell’edificazione, con la conseguenza che l’assenza, in quel momento, di uno strumento urbanistico comunale conforme al piano territoriale rende insussistente il presupposto della sanatoria. Il previo parere dell’autorità preposta al vincolo è superfluo quando mancano a monte i presupposti di legge per la condonabilità delle opere. Il vizio di incompetenza relativa del firmatario non travolge l’atto vincolato, non potendo il provvedimento avere contenuto diverso da quello adottato.

Il Fatto

Il coniuge dell’appellante eseguiva senza titolo la sopraelevazione di vecchie macerie su un immobile, ricavandone un locale adibito a cantina-garage. Presentava poi istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003; successivamente completava il manufatto rendendolo idoneo a destinazione abitativa e modificava la tettoia preesistente.

Il Comune negava il permesso di costruire in sanatoria sia sulla domanda di condono, sia sulla successiva istanza di accertamento di conformità ex artt. 36 e 37 d.P.R. n. 380/2001. Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, respingeva il ricorso. L’interessata proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di incompetenza del firmatario del diniego. Il motivo è respinto: dal art. 6 della legge n. 241/1990 si ricava che l’organo competente può essere anche soggetto diverso dal responsabile del procedimento. I dinieghi di sanatoria sono atti vincolati e, per l’orientamento richiamato, il vizio di incompetenza relativa non determina l’annullamento ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.

Sul secondo motivo la Corte conferma il diniego di condono. Il vincolo paesaggistico apposto con decreto ministeriale del 16.2.1957 precede l’edificazione e impedisce la condonabilità ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), della legge n. 326/2003. Quanto alla sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, al momento dell’edificazione il Comune era privo di strumento urbanistico conforme al PUT, adottato solo nel 2008: era quindi vietato il rilascio di nuovi titoli edilizi e difettava il presupposto della doppia conformità.

Il terzo motivo, relativo all’omesso parere paesaggistico, è infondato. Le opere in zona vincolata sono sanabili solo se realizzate prima del vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche, di entità minore senza aumento di superficie e previo parere dell’autorità preposta. Mancando tali presupposti, la valutazione comunale di inammissibilità a monte è coerente con l’economicità dell’azione amministrativa.

Il quinto motivo investe il diniego di accertamento di conformità e la pretesa violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui i lavori eseguiti su manufatti abusivi non sanati ripetono la medesima illiceità dell’opera principale (Cons. Stato, sez. VI, n. 3943 del 2015; n. 4473 del 2021; n. 3050 del 2024). La violazione del preavviso di rigetto rileva solo se la parte indichi elementi che avrebbero potuto mutare l’esito. Nella specie la pacifica abusività e il vincolo escludono un diverso esito. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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