Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Campania n. 5516 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario, per quanto riguarda il caso deciso. Il ricorso è ammissibile quando la sentenza ottemperanda sia passata in giudicato e sia stata notificata all’amministrazione con le modalità degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm., e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Accertata l’inerzia e la mancata prova dell’adempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo e nomina un commissario ad acta. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 6763/2023, pubblicata il 15.11.2023. Il titolo accerta il diritto al beneficio economico della c.d. “carta elettronica del docente” per complessivi tre anni scolastici, per un totale di euro 1.500,00, oltre accessori.
Il ricorrente espone che l’amministrazione non ha proposto impugnazione e che il provvedimento è passato in giudicato. Lamenta l’esito infruttuoso della notifica del 6.8.2024 e l’inutile decorso del termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede la condanna al pagamento e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica il ricorso come azione di ottemperanza e ne verifica i presupposti. Richiama il disposto dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che ammette l’azione per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformarsi al deciso.
Il TAR accerta il rispetto dei termini: quello dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. Rileva che la sentenza ottemperanda è stata notificata presso la sede dell’amministrazione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm., con attestazione della conformità della copia come titolo esecutivo.
Il Collegio dà atto dell’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, e dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il TAR dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, perché provveda in sostituzione dell’amministrazione ove ancora inadempiente, scaduto il termine e nei successivi sessanta giorni.
Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, nonché alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 300,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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