Ottemperanza del giudicato del giudice del lavoro e carta elettronica del docente (TAR Veneto n. 609 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente deve essere attuato dalla pubblica amministrazione, e l’inerzia legittima il ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve essere decorso infruttuosamente. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro 60 giorni e nomina, per il caso di perdurante inerzia, un commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata in presenza di altre ragioni ostative, quali la crisi della finanza pubblica e la complessità del procedimento di attivazione del beneficio.

Il Fatto

Le ricorrenti, docenti che avevano prestato servizio a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avevano ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso una sentenza che accertava il diritto all’assegnazione della Carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, del valore annuo di € 500,00, con condanna al pagamento di complessivi € 500,00 e € 1.000,00.

Dopo aver notificato la sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione, le ricorrenti lamentavano l’inutile decorso del termine di 120 giorni e l’assenza di esecuzione spontanea. Proponevano quindi ricorso per ottemperanza per conseguire l’attivazione della Carta e l’accredito dell’importo, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la fissazione dell’astreinte. Il Ministero, regolarmente intimato, non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario. Verifica poi che la sentenza ottemperanda è stata notificata ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, in forza del quale le copie attestate conformi costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.

Accerta quindi il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni e la formazione del giudicato, attestata dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio. Poiché è circostanza incontestata l’assenza di esecuzione, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versando l’importo oggetto del capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori, non equiparabili a voci retributive.

Per il caso di perdurante inerzia, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta un organo dirigenziale del Ministero, con facoltà di delega, che dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario è tenuto all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Non è previsto alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice.

Il Tribunale respinge invece la domanda di penalità di mora. Richiamando il principio affermato da Cons. Stato, Ad. Plen. n. 15 del 2014, rileva che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in considerazione della specialità del debitore pubblico, aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle altre ragioni ostative. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna. Assume rilievo anche la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, e la mole eccezionale del contenzioso seriale. Le spese seguono la soccombenza, con clausola di distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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