Condono edilizio in area vincolata escluso per nuova volumetria (Cons. Stato n. 7595 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio in area sottoposta a vincolo paesaggistico, la sanatoria consentita dall’art. 32 d.l. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, è limitata agli interventi di minore importanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria), purché conformi alle prescrizioni urbanistiche e previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo. Resta esclusa la sanatoria delle opere riconducibili alle tipologie 1, 2 e 3 del medesimo Allegato, anche quando l’area sia soggetta a vincolo di inedificabilità relativa e l’intervento risulti conforme agli strumenti urbanistici. Il diniego opposto dall’Amministrazione costituisce atto vincolato e non richiede specifica motivazione oltre il riferimento all’abusività delle opere e al contrasto con la normativa edilizia. L’eventuale esistenza di un titolo paesaggistico riferito a un fabbricato preesistente non muta l’esito quando le opere siano state ultimate in epoca successiva e consistano in nuova edificazione.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano davanti al TAR Lazio il diniego di condono edilizio adottato da Roma Capitale in relazione a un immobile destinato a civile abitazione, realizzato in area plurivincolata, tra cui il vincolo paesaggistico e la perimetrazione del Parco di Veio. L’istanza di sanatoria era stata presentata nel febbraio 2004 ai sensi del d.l. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003.

I ricorrenti deducevano che l’opera faceva parte di un corpo di fabbrica per il quale nel 1997 erano stati rilasciati l’autorizzazione paesistico-ambientale e il parere favorevole sul vincolo archeologico. Il TAR Lazio, con sentenza n. 160 del 2022, respingeva il ricorso. Proponevano quindi appello, censurando il vizio procedimentale relativo alle controdeduzioni al preavviso di rigetto e l’incondonabilità dell’opera in presenza di un titolo paesaggistico preventivo.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i due motivi. Sul primo, relativo alla ritenuta tardività delle controdeduzioni, il Collegio rileva che la questione è priva di rilievo: ciò che conta è che l’esame delle osservazioni non avrebbe condotto a una diversa valutazione dell’Ufficio. La censura è quindi infondata nel suo presupposto logico.

Il nucleo della decisione è rappresentato dal secondo motivo. Il Collegio accerta che l’autorizzazione paesaggistica e il parere sul vincolo archeologico risalgono al 1997, mentre le opere sono state ultimate nel 1998: il titolo preventivo non copre dunque la nuova edificazione. La questione dell’applicabilità ratione temporis della l.r. n. 12 del 2004 resta superata dal giudizio di incondonabilità fondato sull’art. 32, comma 27, lettera d), d.l. n. 269 del 2003.

Il Collegio richiama l’art. 32, comma 26, lettera a), legge n. 326 del 2003, che nelle aree vincolate ammette la sanatoria solo per restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, e la giurisprudenza penale secondo cui il condono è applicabile esclusivamente agli interventi di minore importanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 (Cass. pen. n. 40676 del 2016). Riprende poi l’orientamento amministrativo sull’incondonabilità degli abusi in zona vincolata in presenza di titolo edilizio assente, vincolo anteriore e difformità urbanistica (Cons. Stato n. 5977 del 2024).

Il manufatto in esame, di tipologia 1, comporta nuova superficie e nuova volumetria: non rientra tra gli abusi minori e il parere favorevole dell’Autorità preposta al vincolo diviene superfluo. Il Collegio esclude anche il vizio di motivazione, richiamando Cons. Stato n. 10540 del 2023: i provvedimenti edilizi e il diniego di condono non richiedono specifica motivazione oltre l’abusività e il contrasto con la normativa. Il diniego è dunque atto vincolato, in linea con Cons. Stato n. 3550 del 2025 e n. 9856 del 2024. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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