Divieto prefettizio di detenzione armi e indagine penale in corso (TAR Calabria n. 1816 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente adottato dal Prefetto ai sensi dell’art. 39 TULPS costituisce misura di carattere preventivo e cautelare, volta alla tutela anticipata dell’incolumità pubblica e dell’ordine e sicurezza. La sua adozione non presuppone una condanna penale e può fondarsi su fatti e circostanze, anche privi di rilevanza penale, che indichino una condotta non specchiata e una mancanza di affidabilità del soggetto. Non è necessario il comprovato abuso nell’uso delle armi, essendo sufficiente che singoli episodi specifici rendano ragionevolmente possibile il rischio di abuso. Il giudizio prefettizio di inaffidabilità, se congruamente motivato, supera il vaglio di legittimità salvo che risulti manifestamente incongruo o illogico.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Prefetto della Provincia di Crotone, ai sensi dell’art. 39 del r.d. n. 773/1931, gli ha imposto il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente. Il provvedimento recepisce la proposta della Questura, che aveva segnalato una denuncia a piede libero del ricorrente per alcuni reati, ritenendo che l’interessato non riunisse i requisiti soggettivi di affidabilità per continuare a detenere armi.
Il ricorrente deduce un unico motivo, lamentando violazione degli artt. 39, 11 e 43 TULPS, eccesso di potere, incompetenza e carenza di motivazione. Sostiene in particolare che il giudizio di inaffidabilità sarebbe errato, perché il procedimento penale a suo carico è ancora allo stato iniziale e non è dato sapere se avrà rilevanza processuale. L’amministrazione si costituisce e chiede il rigetto. La domanda cautelare è respinta con ordinanza collegiale; la causa perviene alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la natura del potere prefettizio. L’art. 39 TULPS consente di vietare la detenzione di armi alle persone ritenute capaci di abusarne. Si tratta di una misura preventiva e cautelare, finalizzata alla tutela anticipata dell’incolumità pubblica e della sicurezza, e non di una sanzione collegata a una responsabilità penale.
Da ciò deriva che per l’adozione del divieto non è necessaria una condanna penale. Il provvedimento può fondarsi anche su fatti e circostanze, finanche privi di rilevanza penale (viene richiamata Tar Campania, V, n. 6292 del 2025), che indichino una condotta non specchiata e una mancanza di affidabilità. Non occorre nemmeno il comprovato abuso nell’utilizzo delle armi: la valutazione prefettizia può basarsi su singoli episodi specifici che rendano ragionevolmente possibile il rischio di abuso (viene richiamata Cons. Stato, III, n. 6976 del 2025).
Applicando tali principi, il Collegio rileva che il ricorrente risulta indagato per reati attinenti al settore specifico delle armi. La valutazione del Prefetto, oltre a essere congruamente motivata, richiama i principi consolidati in materia, esigendo che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo, così da scongiurare pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica.
La censura del ricorrente, secondo cui l’indagine penale sarebbe ancora in fase iniziale, non viene accolta. Proprio la natura preventiva della misura esclude che si debba attendere l’esito del procedimento penale: ciò che rileva è il quadro indiziario che rende plausibile il rischio di abuso. Il giudizio di inaffidabilità non risulta pertanto manifestamente incongruo o illogico e supera il vaglio di legittimità.
Il ricorso è dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Nota della Redazione
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