Cessazione della materia del contendere in materia di accesso per consegna documenti richiesti (TAR Basilicata n. 266 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti amministrativi, la sopravvenuta esibizione, da parte dell’Amministrazione, della documentazione oggetto dell’istanza determina la cessazione della materia del contendere, in quanto l’interesse sostanziale azionato dal ricorrente risulta integralmente soddisfatto. Il giudice amministrativo, accertata tale circostanza, dichiara l’esito del giudizio con statuizione conforme, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., senza necessità di pronunciarsi nel merito sulla fondatezza della pretesa originaria. In tale evenienza, la compensazione delle spese di lite può essere disposta in presenza di giusti motivi, tenuto conto della richiesta della parte ricorrente e dell’evoluzione processuale.

Il Fatto

La società ricorrente, avendo presentato un’istanza di accesso ai documenti amministrativi, impugnava il provvedimento di diniego e differimento adottato dal Ministero dell’Interno. A seguito dell’ordinanza cautelare di riesame, l’Amministrazione emanava un nuovo provvedimento anch’esso di diniego e differimento, avverso il quale la società proponeva motivi aggiunti. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione provvedeva a esibire la documentazione oggetto dell’istanza di accesso.

La Motivazione della Corte

Il TAR Basilicata, rilevata la dichiarazione della ricorrente circa l’intervenuta cessazione della materia del contendere, ha ritenuto che l’esibizione della documentazione avesse determinato la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale sotteso all’istanza di accesso. Il Collegio ha pertanto reso la statuizione conforme, dichiarando l’estinzione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm..

La decisione si fonda sul principio per cui, quando l’Amministrazione consegna i documenti richiesti, la pretesa azionata dal ricorrente risulta satisfatta, rendendo inutile ogni ulteriore pronuncia sul merito delle originarie censure avverso il diniego. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere costituisce, pertanto, l’esito naturale del giudizio allorché venga meno l’oggetto della controversia.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, ravvisando giusti motivi nella richiesta formulata dal procuratore della parte ricorrente e nella peculiarità dell’evoluzione processuale che ha condotto all’esibizione solo in pendenza del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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