Condono edilizio in area vincolata: sanabili solo le opere minori (TAR Sicilia n. 2427 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel terzo condono edilizio, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici sono sanabili solo se prive di nuovi volumi e superfici e riconducibili alle tipologie di minore rilevanza. È irrilevante la distinzione tra vincolo assoluto e relativo, dovendosi dare rilievo al solo carattere anteriore del vincolo rispetto all’opera. In presenza di tali condizioni il parere della Soprintendenza e il rigetto comunale assumono natura vincolata, con conseguente irrilevanza del preavviso di diniego e del silenzio assenso. Il Soprintendente, tuttavia, non può adottare l’ordine di rimessione in pristino nell’ambito del procedimento di sanatoria, essendo privo dei poteri ripristinatori.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato al Comune un’istanza di sanatoria edilizia ex art. 32 legge n. 326/2003 per un fabbricato a piano terra, un terrazzo coperto e un piano seminterrato, opere ultimate nel settembre 1995. La Soprintendenza ha negato il parere paesaggistico in sanatoria e ha contestualmente ordinato la rimessione in pristino dei luoghi. Il Comune, in ragione di quel diniego, ha rigettato il condono. Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti, la presupposta circolare assessoriale n. 2/2022 e il rigetto implicito del ricorso gerarchico, chiedendo l’annullamento degli atti e il rilascio della sanatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le censure relative alla comunicazione del diniego al tecnico incaricato. La mancata notificazione al destinatario non incide sulla validità dell’atto, ma solo sul decorso del termine di impugnazione, e il ricorrente ha comunque avuto piena conoscenza ed esercitato la difesa.
Quanto al preavviso di diniego, la natura vincolata delle determinazioni in materia di sanatoria esclude l’obbligo dell’art. 10-bis legge n. 241/1990. Il terzo periodo dell’art. 21-octies opera solo per i provvedimenti discrezionali, non per quelli vincolati.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce la disciplina del terzo condono: l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 non riproduce la clausola dell’inedificabilità assoluta e rende ostativo qualsiasi vincolo anteriore all’opera. Richiamando la Corte cost. n. 252/2022 e la circolare assessoriale n. 2/2022, il Collegio conferma che in area vincolata sono sanabili solo gli interventi di minore rilevanza, senza nuovi volumi o superfici. Le opere in esame hanno prodotto aumento di superficie e volume, con ultimazione successiva al vincolo del 1966, confermato dal D.A. del 2001: la preclusione è quindi assoluta.
Il Collegio esclude anche il silenzio assenso, non ammesso sulle autorizzazioni paesaggistiche in forza dell’art. 20 legge n. 241/1990 e della specialità del procedimento di condono, e respinge le censure avverso la circolare, non essendo invocabili affidamento o disparità di trattamento a fronte di attività vincolata.
Accoglie invece il motivo sull’ordine di demolizione: nel procedimento di sanatoria l’ente di tutela del vincolo è privo dei poteri ripristinatori ex art. 167, commi 1-3, d.lgs. n. 42/2004. Il parere va annullato solo nella parte in cui dispone la rimessione in pristino. Spese compensate.
Nota della Redazione
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