Soprassuolo autostradale demaniale statale esente da concessione e canone comunale (TAR Emilia-Romagna n. 177 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
I pontoni e i viadotti di un’autostrada facente parte del demanio statale, che sovrastano strade comunali, non costituiscono occupazione abusiva del suolo dell’ente locale. Il Comune non può pertanto pretendere il rilascio di una concessione di occupazione, né applicare il canone COSAP e le relative sanzioni. Il presupposto del canone è l’utilizzazione esclusiva di un bene appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dell’ente impositore. Quando sul soprassuolo insiste un bene del demanio statale, difetta la superficie sottratta all’uso pubblico e manca il potere concessorio dell’ente locale. Il rapporto tra due beni demaniali interferenti si risolve in reciproca coesistenza, non in una posizione servente dell’uno verso l’altro.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce l’autostrada A1 in forza di concessione rilasciata dallo Stato, da ultimo disciplinata dalla convenzione del 12 ottobre 2007, approvata ai sensi dell’art. 8-duodecies d.l. n. 59/2008. Il tracciato attraversa il territorio del Comune di Casalecchio di Reno con pontoni che scavalcano otto strade comunali.
Il Comune ha ritenuto abusiva tale occupazione, non essendo stata richiesta la concessione di suolo pubblico, e ha emesso un avviso di accertamento esecutivo per il canone COSAP dell’anno 2020, con sanzioni e interessi. La società ha impugnato l’atto e il Regolamento comunale, nella parte in cui impone un titolo concessorio anche nelle ipotesi di esonero dal canone. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione amministrativa, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 891/2024, n. 924/2024 e altre conformi): oggetto del contendere è l’esercizio di un potere autoritativo discrezionale nell’individuare i soggetti tenuti a richiedere la concessione.
Nel merito, il TAR ricostruisce la disciplina del COSAP. L’art. 63 d.lgs. n. 446/1997 configura come mera facoltà dell’ente locale l’istituzione del canone in sostituzione della TOSAP. Il comma 2, lett. c), impone di parametrare la tariffa anche al sacrificio imposto alla collettività. Dal combinato disposto delle norme discende, a contrario, che restano escluse dall’ambito applicativo le occupazioni che non richiedono alcuna concessione dell’ente, perché non riguardano beni del suo demanio o patrimonio indisponibile o perché involgono interessi di più ampio rilievo.
Nel caso concreto non è contestata la proprietà statale dell’infrastruttura. Trova quindi applicazione l’art. 822, comma 2, cod. civ., che annovera autostrade e strade nel demanio pubblico statale. La pianificazione del tracciato è riservata al legislatore statale, come confermano l’art. 2 legge n. 463/1955 e la legge n. 729/1961. Il mezzo prescelto per realizzare l’opera, anche la concessione di costruzione e gestione, non incide su tale imputazione.
Il Collegio esclude che il canone possa gravare su un bene del demanio statale, destinato a finalità di interesse nazionale (Cons. Stato n. 1094/2008). Non convince l’obiezione secondo cui l’esonero varrebbe per lo Stato e non per il concessionario: la prospettiva è errata, perché manca comunque la disponibilità esclusiva di uno spazio dell’ente locale. Il rapporto tra i due beni demaniali si traduce in reciproca coesistenza, non in autorizzazione unilaterale. Un’eventuale prevalenza spetterebbe semmai allo Stato, soggetto di diritto originario.
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati nei limiti dell’interesse fatto valere. Le spese sono compensate per la novità delle questioni al momento dell’instaurazione del giudizio.
Nota della Redazione
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