Termini perentori VIA e silenzio inadempimento non giustificati dalla numerosità delle procedure (TAR Sicilia n. 2431 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono perentori e non tollerano deroghe fondate sulla mole delle istanze pendenti. La numerosità delle procedure costituisce mera questione organizzativa interna all’Amministrazione, che non può ridondare a danno del privato istante né legittimare lo sforamento dei tempi normativamente imposti. Una volta decorso il termine senza provvedimento espresso, si configura il silenzio inadempimento e il giudice amministrativo accerta l’illegittimità dell’inerzia, ordinando all’Amministrazione di provvedere. Dall’accertata violazione dei termini discende, quale conseguenza diretta e automatica, il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, senza necessità di ulteriore istanza.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato in data 28 febbraio 2023 istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 per un impianto agrivoltaico di potenza pari a 15 MW, qualificato come opera strategica ai fini PNIEC e PNRR. Il Ministero ha pubblicato tre successivi avvisi al pubblico, l’ultimo in data 15 ottobre 2024, con termine per osservazioni al 30 ottobre 2024. Da quel momento il procedimento è rimasto sospeso in fase di istruttoria tecnica, in attesa del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

La società ha quindi agito ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, la condanna a provvedere e il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, pari a 5.119,16 euro. Il Ministero e le Soprintendenze regionali si sono costituiti con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto fugato i dubbi di irricevibilità rilevati d’ufficio, ritenendo rispettato il termine di cui all’art. 31, comma 2, cod. proc. amm., poiché l’azione è proponibile finché perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione. Ha poi escluso l’improcedibilità: la sola programmazione dell’istruttoria non soddisfa l’interesse a una risposta esplicita.

Nel merito, il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il silenzio inadempimento prescinde dal carattere discrezionale del provvedere e sussiste ogni volta che l’Amministrazione violi l’obbligo di provvedere su un’istanza non pretestuosa. L’obbligo trova fondamento nell’art. 2 della legge n. 241/1990 e nei tempi previsti dagli artt. 8, comma 2-bis, 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006.

Il Collegio ha sottolineato che l’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 qualifica espressamente perentori tutti i termini della VIA, in coerenza con il favor per le fonti rinnovabili confermato dal Regolamento (UE) 2022/2577. Ha escluso che la disciplina dei progetti prioritari di cui all’art. 8 possa essere interpretata in senso abrogativo dei termini, e ha ribadito che le difficoltà organizzative vanno fronteggiate con idonee misure, non attribuendo portata recessiva alla norma.

Accertata l’inerzia, il Tribunale ha ordinato alla Commissione Tecnica di predisporre lo schema di provvedimento entro trenta giorni e al Ministero di adottare la VIA entro cento giorni, previo concerto dell’Assessorato regionale, nominando commissario ad acta il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile. Resta impregiudicato il merito delle decisioni.

Quanto al rimborso, il Collegio ha accolto la domanda: dal mancato rispetto dei termini deriva, ex art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006, il diritto automatico al 50% dei diritti versati, con condanna del Ministero al pagamento di 5.119,16 euro e alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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