Condono edilizio in area vincolata: irrilevante il carattere relativo del vincolo (TAR Lombardia n. 176 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In area sottoposta a vincolo paesistico, il combinato disposto dell’art. 32 della legge n. 47/1985 e dell’art. 32, comma 27, lettera d), del D.L. n. 269/2003 consente la sanatoria dei soli abusi formali, riconducibili ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del medesimo decreto, e previo parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia di cui ai numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato non sono in alcun modo condonabili. Irrilevante è la natura assoluta o relativa del vincolo di inedificabilità, così come l’entità dell’aumento volumetrico. Il diniego opposto dall’amministrazione costituisce, in tali ipotesi, atto dovuto.

Il Fatto

I ricorrenti presentano nel 2004 due distinte domande di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 269/2003, relative a un portico e a un fabbricato pertinenziale ampliato su due piani fuori terra, realizzati in area compresa nella fascia di rispetto del torrente Garza e classificata dal P.R.G. in zona a destinazione non residenziale.

Il Comune di Brescia comunica il preavviso di diniego, qualificando gli abusi come tipologia 1 e rilevando la non conformità urbanistica. Ricevuto il rigetto espresso nel febbraio 2021, con contestuale ordine di demolizione, i proprietari propongono ricorso, deducendo l’avvenuta formazione di un’accoglimento implicito, l’insussistenza dell’aumento volumetrico e l’inapplicabilità della fascia di rispetto. Nelle more del giudizio, deceduto uno dei ricorrenti, il processo è interrotto e riassunto dagli eredi.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, richiamando Cons. Stato Sez. VI n. 10697 del 2023 e Cons. Stato Sez. VI n. 7590 del 2023. Il condono in zona vincolata resta circoscritto agli interventi di minore rilevanza: restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria. Le nuove costruzioni e le ristrutturazioni edilizie rimangono escluse anche quando l’area sia soggetta a vincolo relativo e gli interventi risultino conformi agli strumenti urbanistici.

Sul piano applicativo, il Collegio accerta che le opere sono state realizzate dopo l’imposizione del vincolo, risalente alla legge n. 431/1985, in assenza di titolo e in difformità dalle previsioni urbanistiche, essendo destinati a fini residenziali ampliamenti che la disciplina vigente ammetteva solo per strutture agricole. Entrambi gli interventi hanno prodotto incremento di superficie e volumetria, circostanza dichiarata dagli stessi richiedenti. Il rigetto delle domande è dunque atto dovuto, senza alcun onere di motivazione rafforzata sulle ragioni concrete del contrasto con il vincolo.

Quanto all’accoglimento implicito, il Tribunale richiama Cons. Stato Sez. VII n. 5742 del 2023: il silenzio assenso presuppone la prova del ricorrere di tutti i requisiti sostanziali del condono. Nel caso concreto tali presupposti mancano, e il pagamento dei tributi locali è irrilevante, non potendo desumersi la sanatoria da un’asserita acquiescenza dell’amministrazione.

La tesi dell’inapplicabilità della fascia di rispetto per l’interposizione della strada comunale è respinta sul piano normativo e funzionale: le esigenze di deflusso delle acque in caso di esondazione e di accesso al corso demaniale permangono anche quando la fascia sia intersecata da una via pubblica. Infine, la previsione del PGT del 2016 richiamata dai ricorrenti subordina l’ampliamento della s.l.p. ad opere di recupero ambientale mai eseguite e alla cessione delle aree al Comune, oltre a riferirsi a fabbricati di un solo piano fuori terra, mentre quello contestato ne ha due. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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