Valutazione “a corpo” dei titoli e sindacato di legittimità sul concorso universitario (TAR Toscana n. 357 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche nell’ambito di una procedura concorsuale per professore ordinario, la Commissione giudicatrice esercita una discrezionalità tecnica sindacabile dal giudice amministrativo solo per illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o violazione dei criteri di bando. La specificazione dei criteri da parte della Commissione, che distingua all’interno di una voce generale di giudizio, non integra introduzione di un nuovo criterio, ma costituisce legittima articolazione del parametro fissato dalla lex specialis. La valutazione “a corpo” dei titoli non è viziata per il solo fatto di non assegnare un peso ponderale a ciascuna singola esperienza, purché il giudizio sia completo e motivato. Il ricorso che censuri il merito delle scelte valutative è inammissibile o, nel merito, infondato.
Il Fatto
L’Università degli Studi di Firenze, con decreto rettorale, ha bandito una selezione per un posto di professore ordinario nel settore scientifico disciplinare GEO/08. Quattro candidati, tutti associati interni, hanno presentato domanda. Il bando divideva il punteggio in pubblicazioni scientifiche, attività didattica e titoli e curriculum.
All’esito, il controinteressato risultava vincitore con 84,5/100, mentre la ricorrente conseguiva 83,5/100. La Rettrice approvava gli atti e il Consiglio di Amministrazione disponeva la chiamata del vincitore. La ricorrente ha impugnato gli atti del concorso, il decreto rettorale e i verbali della Commissione, lamentando giudizi incomprensibili e sistematiche omissioni. Il controinteressato ha eccepito l’inammissibilità delle censure e ha proposto ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Sezione parte dal limite del proprio sindacato: la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli attiene alla discrezionalità tecnica della Commissione e può essere censurata solo per illogicità o violazione dei criteri. Su questa base rigetta la prima censura relativa alle pubblicazioni, rilevando che la mancata attribuzione del massimo punteggio trovava giustificazione nel fatto che si trattava di contributi in volume privi di impact factor e di rigoroso processo di peer review, in coerenza con i criteri della lex specialis.
Quanto alle pubblicazioni valutate in ragione della posizione nella lista autori, il Tribunale osserva che il verbale preliminare aveva espressamente previsto criteri come la posizione del candidato e la qualifica di corresponding author; l’attribuzione del punteggio non risulta perciò illogica. Analogamente, il numero di citazioni è solo uno dei sub-criteri, non l’unico, e il giudizio complessivo resta insindacabile nel merito.
La censura sulla suddivisione del punteggio per l’attività didattica è dichiarata inammissibile per difetto d’interesse, non avendo la ricorrente prospettato un vantaggio concreto da un diverso riparto. Nel merito, la Sezione esclude che la separazione dell’attività di relatore di tesi integri un nuovo criterio: si tratta di specificazione legittima del parametro di bando, senza sproporzioni manifeste.
Sui titoli e curriculum, il Tribunale conferma la legittimità della valutazione a corpo dell’attività scientifica, articolata in undici sottovoci, richiamando il precedente del TAR Toscana, sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 1158: il giudizio di sintesi non è viziato per non aver attribuito uno specifico peso a ogni elemento. Le singole doglianze su incarichi Erasmus, borse di studio, terza missione e premi sono respinte come manifestamente infondate o frutto di travisamento.
Infine, la Sezione ritiene infondata la censura sulla mancanza di una valutazione comparativa finale, giacché la comparazione è insita nello svolgimento complessivo della procedura. Il ricorso principale è respinto; il ricorso incidentale è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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