Revoca del nullaosta per quote riservate non giustifica l’annullamento (TAR Toscana n. 1439 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nullaosta al lavoro subordinato rilasciato con la procedura semplificata è disciplinata dagli artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998, in combinato disposto con l’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, e può fondarsi esclusivamente sul sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi ivi previsti. L’accesso a quote riservate alle associazioni di categoria, per effetto dell’intervento di un soggetto non abilitato, non integra un elemento ostativo e non giustifica la revoca. L’istanza presentata dall’incaricato non abilitato va letta, in applicazione del principio di conservazione dell’art. 1367 cod. civ., come proposta dal singolo datore di lavoro. La P.A. che disponga della documentazione integrativa, benché allegata a posizioni diverse, viola il principio di buona fede e leale collaborazione dell’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990 se revoca il nullaosta per dedotta incompletezza documentale e rende una motivazione inidonea.

Il Fatto

Un’impresa agrituristica chiedeva il rilascio del nullaosta al lavoro stagionale subordinato per dieci cittadini extracomunitari. L’istanza era presentata da un incaricato dell’impresa, il quale utilizzava le credenziali di un’associazione di categoria. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione rilasciava i nullaosta con la procedura semplificata, dopo una richiesta di integrazione documentale alla quale l’impresa ottemperava, depositando l’idoneità alloggiativa e l’asseverazione redatta dal consulente del lavoro.

Con note di avvio del procedimento, l’Amministrazione contestava che l’istanza fosse stata inserita da un utente non abilitato dall’associazione di categoria, con conseguente indebita fruizione della quota riservata. Seguivano le revoche dei nullaosta, motivate anche con la carenza dell’asseverazione e dell’idoneità alloggiativa. L’impresa impugnava gli atti davanti al TAR, che accoglieva la domanda cautelare e tratteneva la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina i tre argomenti motivazionali delle revoche e li ritiene tutti illegittimi. Sul primo, relativo all’accesso alle quote riservate alle associazioni di categoria, il TAR rileva che l’incaricato non era effettivamente titolato ad agire per conto dell’associazione all’epoca delle istanze. Tuttavia, in virtù del principio di conservazione dell’art. 1367 cod. civ., applicabile anche agli atti amministrativi secondo i precedenti del Consiglio di Stato n. 5465 del 2013 e n. 3964 del 2013, l’istanza va letta nel senso che la rende valida e produttiva di effetti: essa si intende proposta dal singolo datore di lavoro.

Il passaggio decisivo è però un altro. La revoca del nullaosta consegue al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi indicati dagli artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998. Tali elementi, osserva il TAR, non hanno alcuna attinenza con riserve di quote: la circostanza dell’accesso alla quota riservata non è idonea a giustificare la revoca.

Quanto all’idoneità alloggiativa, essa è stata documentata nel corso del procedimento, come affermato dalla ricorrente e non contestato dall’Amministrazione: la circostanza è provata ai sensi dell’art. 64 c.p.a. e l’argomento è privo di consistenza.

Sull’asseverazione, la P.A. ha rilevato che il documento, pur redatto per tutti i dieci lavoratori, era stato allegato telematicamente solo alle posizioni di tre di essi, per i quali infatti la revoca non era stata disposta. Il TAR ritiene che l’Amministrazione non abbia osservato il principio di buona fede e leale collaborazione dell’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990. Essendo sostanzialmente in possesso del documento, la Prefettura avrebbe dovuto valutarlo anche nell’istruttoria delle posizioni degli altri sette lavoratori, rilevando la completezza della pratica e astenendosi dalla revoca. L’istruttoria è stata così incompleta e la motivazione inidonea a rendere conto delle ragioni della revoca.

Il ricorso è pertanto accolto e i provvedimenti impugnati annullati, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda relativa al soggetto incaricato della presentazione delle domande.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1367 c.c.

Tutte le 177 sentenze sull'art. 1367 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *