Condono edilizio in fascia costiera siciliana e divieto assoluto dalla battigia (TAR Sicilia n. 2477 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di edificazione nella fascia di 150 metri dalla battigia sancito dall’art. 15 l.r. Sicilia n. 78/1976 ha come destinatari non soltanto le amministrazioni comunali nella formazione degli strumenti urbanistici, ma anche i privati che intendano costruire entro tale fascia. In presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta non può perfezionarsi alcun titolo tacito di assenso sull’istanza di concessione in sanatoria, perché il silenzio-assenso presuppone la regolarità sostanziale dell’istanza e la presenza dei requisiti di legge. È onere del privato, e non della pubblica amministrazione, dimostrare che l’immobile è stato realizzato prima delle preclusioni poste dalla norma regionale. La nozione di battigia individua l’intera fascia costiera interessata dal movimento ordinario delle onde, non la sola spiaggia sabbiosa, in coerenza con la finalità di tutela di tutto il territorio costiero. La richiesta di integrazioni documentali nel corso del procedimento non ingenera alcun affidamento sull’accoglimento della sanatoria.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un terreno nel territorio comunale, hanno impugnato il diniego dell’istanza di condono edilizio presentata nel 1986 ai sensi della legge n. 47/1985, il preavviso di rigetto e la conseguente ordinanza di demolizione. Il fabbricato, ultimato nelle strutture essenziali entro il 1980, era stato oggetto di una precedente richiesta di sanatoria nel 1982.

Il Comune ha fondato il rigetto su due rilievi: l’epoca di realizzazione successiva al 31.12.1973 e la collocazione del manufatto entro la fascia di inedificabilità assoluta dei 150 metri dalla battigia, in zona non riconducibile alle omogenee A o B. I ricorrenti hanno sostenuto che la nozione di battigia riguarderebbe la sola costa sabbiosa e che l’istruttoria comunale sarebbe stata erronea, invocando inoltre la lesione dell’affidamento maturato a seguito delle richieste di integrazione documentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto anzitutto l’istanza di rinvio. La pendenza di un disegno di legge regionale in materia urbanistica non integra le situazioni eccezionali richieste dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., tanto più in una causa rientrante nell’arretrato da smaltire. Quanto alla questione di legittimità costituzionale pendente davanti alla Corte costituzionale, il Tribunale ha osservato che il giudice amministrativo può recepire pronunce di incostituzionalità solo se la norma sia utilizzata nei motivi di ricorso come parametro di legittimità del provvedimento, ciò che nella specie non avveniva.

Nel merito, il ricorso è stato giudicato infondato. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR ha ribadito che il divieto dell’art. 15 l.r. n. 78/1976 vincola anche i privati e che, in presenza di inedificabilità assoluta, non può formarsi alcun silenzio-assenso. Dalla documentazione grafica allegata al provvedimento emerge che il fabbricato si colloca a 52,52 metri dalla battigia, dunque ben all’interno della fascia protetta; la consulenza tecnica di parte non ha smentito tali dati istruttori.

È stata respinta anche la tesi secondo cui il divieto non opererebbe in presenza di costa rocciosa. La battigia comprende l’intera fascia costiera, giacché una lettura contraria riserverebbe la tutela ai soli litorali sabbiosi, con esito irrazionale rispetto alla finalità paesaggistica della norma. Sul piano probatorio, il Tribunale ha confermato che l’onere di dimostrare la data di ultimazione dell’opera grava sul privato e richiede documentazione certa e univoca. Le stesse allegazioni dei ricorrenti collocano l’ultimazione nel 1980, dunque dopo l’entrata in vigore della legge regionale.

Nessun affidamento poteva infine derivare dalle richieste di integrazione documentale, perché i chiarimenti sono strumentali alla formazione della volontà procedimentale e non presuppongono una conclusione favorevole. Il rigetto nel merito ha comportato la condanna dei ricorrenti alle spese processuali, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *