Ottemperanza al decreto ingiuntivo e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3756 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario, non opposto e divenuto definitivo, costituisce titolo esecutivo azionabile nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il rispetto del termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, c.p.a. e del termine di deposito del ricorso integra i presupposti di ammissibilità dell’azione. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine e, per il caso di persistente inottemperanza, dispone sin d’ora l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta. Il commissario individuato in un dirigente dello stesso Ministero non ha diritto a compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, per l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Il Fatto
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo con cui l’amministrazione scolastica era stata condannata al pagamento di euro 21.920,12, oltre interessi e rivalutazione, nonché delle spese della procedura. Il titolo era stato notificato all’amministrazione debitrice e non era stata proposta opposizione.
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione ha dedotto di avere parzialmente eseguito il provvedimento con riferimento alle spese giudiziali liquidate, depositando il decreto e l’ordine di pagamento. Alla camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’ammissibilità dell’azione. Il decreto ingiuntivo del giudice ordinario, non opposto, rientra tra i provvedimenti giurisdizionali per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente il giudizio di ottemperanza, come affermato dal precedente C.G.A.R.S. n. 72 del 2014. Il Tribunale verifica altresì il rispetto dell’art. 114, comma 1, c.p.a. quanto al termine decennale e dell’art. 87, comma 3, c.p.a. quanto al deposito del ricorso.
Quanto alle formalità di notifica, il decreto risulta notificato in data 13 novembre 2023. Ne consegue il rispetto delle condizioni previste dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 ai fini del decorso del termine per l’esecuzione delle somme dovute dalla pubblica amministrazione.
Nel merito, accertato il rituale esercizio dell’azione e l’inadempimento dell’amministrazione, il Tribunale riconosce in capo alla stessa l’obbligo giuridico di dare esecuzione al decreto. Ordina pertanto all’amministrazione resistente di provvedere entro centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della sentenza, ferma la verifica dell’effettiva corresponsione delle spese legali oggetto del decreto e degli ordini di pagamento del 25 luglio e 5 agosto 2024.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio dispone ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a. la nomina di un commissario ad acta, individuato nel direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e termine di centoventi giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, poiché nominato tra i dirigenti dello stesso Ministero resistente e quindi nell’ambito dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della stessa legge, e ne afferma l’applicazione per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, in linea con il precedente TAR Sicilia n. 2485 del 2025. Resta fermo l’obbligo di deposito degli atti tramite la procedura PAT. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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