La revoca dell’amministratore di società a partecipazione pubblica spetta al giudice ordinario (TAR Sicilia n. 2478 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto la decadenza e la revoca dell’amministratore di una società per azioni, ancorché a prevalente partecipazione pubblica, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. La posizione fatta valere dall’amministratore è di diritto soggettivo, non di interesse legittimo, e trova nella disciplina civilistica la sua unica regolamentazione, che appresta rimedi di natura risarcitoria e non l’annullamento della delibera assembleare. Gli atti amministrativi regionali che costituiscono il presupposto della delibera sociale restano estranei al thema decidendum e non radicano alcun interesse a ricorrere. Il ricorso proposto davanti al giudice amministrativo avverso la delibera di revoca e la sequenza procedimentale presupposta è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione e, quanto agli atti a monte, per carenza di interesse.
Il Fatto
La ricorrente, nominata consigliere di amministrazione di una società per azioni di gestione aeroportuale partecipata da enti pubblici, veniva dichiarata decaduta dall’incarico per asserito difetto dei requisiti professionali previsti dallo statuto sociale. La decadenza era preceduta e accompagnata da una complessa sequenza di provvedimenti regionali relativi al riordino del sistema camerale siciliano, tra cui la nomina del commissario straordinario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, che in assemblea aveva votato per la revoca e la sostituzione della ricorrente.
La ricorrente impugnava davanti al TAR Sicilia la delibera assembleare di revoca unitamente a tutti gli atti regionali presupposti, sostenendo che la nomina del commissario fosse illegittima e che questi avesse quindi partecipato senza titolo alla deliberazione. Chiedeva l’annullamento degli atti e, in via subordinata, sollevava questione di legittimità costituzionale delle norme sul riordino camerale per contrasto con il principio di leale collaborazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha riqualificato l’oggetto sostanziale della controversia, individuandolo nella delibera di decadenza dalla carica sociale, e non nella legittimità degli atti regionali di riordino camerale. Ha ritenuto decisivo il criterio del petitum sostanziale, letto alla luce della causa petendi: la posizione giuridica azionata è di diritto soggettivo al mantenimento della carica, e come tale appartiene alla cognizione del giudice ordinario.
La società resistente è una società per azioni aperta a soggetti pubblici e privati. Il regime proprietario, per quanto a prevalente capitale pubblico, non ne muta la natura privatistica né sottrae i suoi atti alla disciplina civilistica. L’art. 2383 c.c. prevede che, in caso di revoca dell’amministratore, questi possa domandare soltanto il risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa. L’ordinamento regola quindi la vicenda esclusivamente sul piano risarcitorio e non contempla un’azione di annullamento della delibera, né una domanda di reintegrazione nella carica.
Il Collegio richiama, sul punto, la regola generale dell’art. 1725 c.c. in tema di revoca del mandato oneroso e ritiene non invocabile la disciplina dell’art. 2377, comma 5, c.c. sull’invalidità del voto del singolo socio. Nella relazione tra la posizione dell’amministratore e i poteri di tipo privatistico esercitati dall’assemblea sociale non si configura alcun interesse legittimo.
Quanto alla sequenza di provvedimenti regionali, il Collegio la qualifica come mero presupposto autonomo, non incidente sulla validità della delibera di decadenza. Il voto del commissario camerale in assemblea è espressione di un potere privatistico e resta assoggettato alla propria disciplina, indipendentemente dalla validità del suo atto di nomina. Ne segue l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e, rispetto agli atti a monte, per carenza di interesse, assorbita la questione di costituzionalità.
Il TAR indica il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, dinanzi al quale la causa può essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall’art. 11 c.p.a., facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1725 c.c. – Revoca del mandato oneroso
- Art. 2377 c.c. – Annullabilità delle deliberazioni
- Art. 2383 c.c. – Nomina e revoca degli amministratori