Condono edilizio, improcedibilità per mancata integrazione documentale e demolizione (TAR Sardegna n. 125 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mancata presentazione, entro il termine di tre mesi, della documentazione integrativa espressamente richiesta e notificata dal Comune comporta l’improcedibilità della domanda di condono e il conseguente diniego della concessione in sanatoria per carenza di documentazione, ai sensi dell’art. 39, comma 4, legge n. 724/1994. Il termine assegnato per l’integrazione ha carattere tassativo, salvi i casi di impossibilità non imputabile, e l’inottemperanza determina la legittima chiusura della pratica. Il provvedimento amministrativo plurimotivato resiste all’annullamento quando risulti fondata anche una sola delle ragioni autonome che lo sorreggono. La presentazione della domanda di condono non autorizza a completare, trasformare o ampliare i manufatti richiesti, stante la permanenza dell’illecito fino alla sanatoria. L’ordinanza di demolizione costituisce atto vincolato, non richiede comparazione con l’interesse privato e non è inficiata dal decorso del tempo.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile in Comune di Maracalagonis pervenutole da una successione, impugna due provvedimenti. Il primo è il diniego, adottato nel gennaio 2023, dell’istanza di sanatoria presentata nel 1995 dall’allora proprietario ai sensi della legge n. 724/1994, avente ad oggetto un locale interrato, un vano scala esterno, un locale deposito e una tettoia. Il secondo è l’ordinanza di demolizione del marzo 2023, con cui il Comune ha intimato la rimozione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi, disponendo in caso di inottemperanza l’acquisizione dell’area al patrimonio comunale.
Il diniego si fonda su un provvedimento plurimotivato: mancato invio della documentazione integrativa a suo tempo richiesta, collocazione dell’area in zona soggetta a vincolo paesaggistico, avvenuta modificazione sostanziale dello stato dei luoghi rispetto all’istanza di condono. La ricorrente propone cinque motivi avverso il diniego e, con separato ricorso, impugna l’ordinanza demolitoria riproponendo le stesse censure e aggiungendone due. I giudizi vengono riuniti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il diniego di sanatoria. Le due richieste di integrazione documentale, risalenti al 1995 e al 1997, risultano regolarmente recapitate e ricevute per conto del destinatario, come attestato dagli avvisi di ricevimento. La notificazione a mezzo posta integra la piena conoscenza dell’atto, e l’onere di provare il contenuto della missiva non grava sul mittente. Le censure sulla pretesa inidoneità delle richieste si rivelano pertanto smentite dalla documentazione versata in giudizio.
Il mancato rispetto del termine triennale, previsto a pena di improcedibilità, spiega efficacia assorbente sulle restanti doglianze. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui è sufficiente la fondatezza di una sola delle autonome ragioni giustificatrici a sorreggere la legittimità dell’atto plurimotivato. Nemmeno l’istanza di accesso e il deposito successivo della documentazione valgono a riaprire i termini dell’istruttoria.
Nel merito delle altre censure, il Collegio esclude la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990: il preavviso richiamava per relationem il verbale di sopralluogo, che indicava la zona H e la fascia di rispetto del corso d’acqua, e la relazione era stata comunque notificata alla ricorrente. Quanto al vincolo paesaggistico, esso risulta operante sin dal 1985 per effetto della legge n. 431/1985 e la giurisprudenza ammette la valutazione degli abusi sulla base dei vincoli sopravvenuti. Il verbale di sopralluogo, atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso e ha accertato interventi ulteriori e diversi rispetto all’istanza di condono, incompatibili con la permanenza del manufatto da regolarizzare.
Passando all’ordinanza demolitoria, il Collegio ne ribadisce la natura di atto vincolato: non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse, né comparazione con l’interesse privato, e il decorso del tempo non ne incide la doverosità. Infine, il motivo sulla superficie da acquisire è infondato: la planimetria indica volume, superficie necessaria e totale, e l’area determinata risulta inferiore a quella massima acquisibile. I ricorsi riuniti sono respinti, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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