Sospensione delle verifiche di compatibilità e funzionalità nelle cure domiciliari (TAR Sardegna n. 126 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Regione può legittimamente sospendere l’attività di verifica volta al rilascio dei pareri di compatibilità e funzionalità per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie, ove abbia avviato la riprogrammazione del settore e il riallineamento agli standard del PNRR. I pareri di compatibilità e di funzionalità sono inestricabilmente connessi al potere di programmazione regionale e costituiscono presupposto indefettibile dei provvedimenti ampliativi. La sospensione dei provvedimenti autorizzativi e di accreditamento impone pertanto l’arresto temporaneo delle verifiche a monte, destinate a operare su un quadro in via di modifica. Il parere che rilevi un’incoerenza del modello organizzativo rispetto alla programmazione, e non un mero esubero quantitativo, non può essere qualificato come condizionato né come assenso senza condizioni. La temporanea sospensione trova giustificazione in ragioni di interesse pubblico e non contrasta con i precetti costituzionali in materia di iniziativa economica e tutela della salute.
Il Fatto
Una società ha chiesto il rilascio dei pareri di compatibilità e funzionalità per l’apertura di una struttura dedicata a cure domiciliari integrate e cure palliative domiciliari, con sede organizzativa e sedi operative in due comuni della provincia di Cagliari. Il competente servizio regionale, dopo una prima richiesta di integrazioni, ha espresso parere non favorevole rilevando che gli schemi degli accessi risultavano incompatibili e incoerenti con la programmazione dell’ambito territoriale di riferimento.
La società ha depositato nuovi schemi degli accessi adeguati alla programmazione vigente, ma il servizio regionale ha reso un secondo parere negativo, fondato sulla delibera di Giunta che nel frattempo aveva sospeso nuove autorizzazioni e accreditamenti per le cure domiciliari. Il SUAPE comunale ha quindi adottato il provvedimento unico di diniego, impugnato davanti al TAR Sardegna con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, il Tribunale ritiene del tutto coerente l’operato dell’amministrazione che, disposta la sospensione delle nuove autorizzazioni e accreditamenti, abbia parimenti sospeso l’attività di verifica per il rilascio dei pareri. Tale verifica si fonda sui dati del reale fabbisogno di assistenza e rappresenta presupposto indefettibile del provvedimento autorizzativo e dell’accreditamento istituzionale.
L’analisi si sviluppa sul d.lgs. n. 502/1992 e sulla normativa regionale. L’autorizzazione all’esercizio richiede il parere di compatibilità, l’accreditamento richiede la positiva verifica di funzionalità rispetto alla programmazione. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa sul punto, ribadendo che entrambi i pareri sono inestricabilmente connessi al potere di programmazione. A fronte dell’introdotta sospensione dei provvedimenti ampliativi, anche le verifiche dovevano temporaneamente arrestarsi.
Quanto al parere del 31 marzo 2023, il Tribunale esclude che potesse ritenersi conclusa positivamente la verifica. L’atto formalizzava un parere sfavorevole, che non si limitava a un esubero quantitativo della domanda, ma investiva la mancanza di coordinamento tra le figure professionali, in contrasto con il modello multidimensionale richiesto dal d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e dai requisiti strutturali e organizzativi delle cure domiciliari. Il parere, dunque, non era condizionato né equivalente ad assenso senza condizioni. Il successivo parere del 2 maggio 2023 non era tardivo, perché conseguiva a una nuova integrazione documentale che aveva imposto una nuova istruttoria e il riavvio dei termini. Infondata è anche la censura di sproporzione, poiché l’introduzione dei nuovi criteri avrebbe comunque richiesto una nuova istanza e un nuovo iter.
Sul secondo motivo, relativo alla delibera di sospensione, il Collegio ritiene adeguata la motivazione. L’adeguamento della programmazione era imposto dalle sopravvenienze rappresentate dal decreto ministeriale che ha assegnato alla Regione risorse correlate a specifici obiettivi di incremento della presa in carico domiciliare e dal conseguente Piano Operativo Regionale. Rilevava altresì la mancata definizione dei requisiti per le cure domiciliari di livello base. Le prerogative programmatorie riconosciute alla Regione implicano anche la possibilità di disporre una temporanea sospensione degli iter, senza contrasto con i precetti costituzionali richiamati.
Il ricorso è quindi respinto, con integrale compensazione delle spese del giudizio in ragione della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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