Ottemperanza a condanna pecuniaria della PA e notifica del titolo esecutivo (TAR Abruzzo n. 149 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza di condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, il creditore deve preventivamente notificare il titolo in forma esecutiva presso la sede reale dell’amministrazione e attendere il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Tale termine dilatorio integra una condizione dell’azione esecutiva. L’art. 115, comma 3, cod. proc. amm., ove interpretato nel senso di escludere l’apposizione della formula esecutiva, cede di fronte alla specifica disposizione di contabilità pubblica. La mancata spedizione del titolo in forma esecutiva rende il ricorso di ottemperanza inammissibile per difetto della condizione dell’azione, anche quando l’amministrazione abbia successivamente adempiuto.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, otteneva dal Giudice del Lavoro di Teramo l’accoglimento della domanda volta al riconoscimento del servizio prestato tra il 17 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 e la condanna del Ministero al pagamento delle relative differenze retributive a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione, nonché delle spese di lite.

La sentenza, non impugnata, passava in giudicato. La ricorrente ne assumeva l’inottemperanza e proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva deducendo di avere liquidato le spese e riconosciuto il servizio ai fini giuridici, di avere investito altro dicastero per le differenze retributive. Nelle more la ricorrente rappresentava l’avvenuto pagamento, invocando la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare, previo avviso alle parti, un profilo di inammissibilità del ricorso. La sentenza di condanna era stata notificata al Ministero presso la sede reale, ma senza l’apposizione della formula esecutiva.

Da tale mancanza non ha iniziato a decorrere il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La norma impone alle amministrazioni di completare le procedure esecutive entro quel termine e vieta al creditore, prima della scadenza, di procedere a esecuzione forzata o alla notifica del precetto.

Il Tribunale qualifica il termine dilatorio come condizione dell’azione esecutiva e conferma l’applicabilità della disciplina al giudizio di ottemperanza. Richiama in proposito l’orientamento secondo cui la spedizione del titolo in forma esecutiva è necessaria per l’esecuzione delle sentenze di condanna pecuniaria, citando TAR Napoli, Sez. VII, n. 1440 del 2019 e TAR Calabria – Reggio Calabria, n. 479 del 2020.

Il Collegio affronta il rapporto con l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm., che non richiede l’apposizione della formula esecutiva nel giudizio di ottemperanza. Anche a volerlo ritenere applicabile a provvedimenti diversi da quelli del giudice amministrativo, esso resta norma generale, derogata dalla specifica disposizione di contabilità pubblica. Quest’ultima prevale dunque sulla regola processuale.

Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto della condizione dell’azione, ossia la preventiva notifica del titolo in forma esecutiva. L’avvenuto pagamento non sana il vizio, perché la condizione doveva sussistere al momento della proposizione. La definizione in rito giustifica l’integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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