Condono edilizio, obbligo di completare l’istruttoria sull’effettivo oggetto della domanda (Cons. Stato n. 9381 del 22.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di elementi che rendono incerto l’oggetto della domanda di condono edilizio, il Comune non può respingere l’istanza fondandosi su una incompletezza generica della documentazione. L’amministrazione è tenuta a completare l’istruttoria sul manufatto effettivamente indicato dal richiedente e a consentirgli di produrre o aggiornare i documenti mancanti. Il diniego adottato senza tale approfondimento è illegittimo per difetto di istruttoria, di presupposti e per travisamento dei fatti, tanto più quando sull’immobile oggetto della domanda l’amministrazione non alleghi alcuna ragione ostativa di natura sostanziale, neppure in giudizio. Ne deriva l’accoglimento del ricorso avverso il diniego e la riedizione dell’istruttoria da parte dell’ente locale.

Il Fatto

La vicenda origina da una domanda di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 724/1994 per la sanatoria di un immobile. Il Comune rigetta l’istanza con provvedimento dirigenziale, ritenendo la documentazione incompleta. L’originaria ricorrente impugna il diniego davanti al TAR Campania, che respinge il ricorso con sentenza n. 03075/2021.

Gli eredi della ricorrente propongono appello, contestando le argomentazioni del primo giudice e deducendo violazione dei principi di tipicità e motivazione, difetto di istruttoria, travisamento del fatto ed errore nei presupposti. Il Comune si costituisce chiedendo il rigetto. La causa perviene alla decisione della Sezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene l’appello fondato sotto un profilo assorbente: il difetto di istruttoria e di presupposti, unito al travisamento dei fatti. La decisione muove dalla ricostruzione dell’effettivo oggetto dell’istanza di sanatoria.

Dagli atti di causa risulta che la domanda aveva ad oggetto il mutamento di destinazione d’uso del locale sottotetto, come confermato dalla scheda istruttoria del 13 ottobre 2008, e non il manufatto abusivo realizzato al piano terra. Su quest’ultimo l’originaria ricorrente era già intervenuta con la demolizione, facendo venir meno l’interesse sul primo motivo, rinunciato in primo grado.

Una volta chiarito l’oggetto reale della domanda, il Comune avrebbe dovuto completare l’istruttoria sul locale sottotetto, consentendo al richiedente di fornire i documenti ritenuti mancanti o da aggiornare. L’incompletezza posta a fondamento del diniego è pertanto generica, verosimilmente ascrivibile alle incertezze iniziali sulla stessa istanza.

Il Collegio sottolinea un ulteriore elemento: con riguardo al sottotetto il Comune non ha mai allegato, neppure in giudizio, alcuna ragione ostativa di natura sostanziale. Manca quindi un fondamento materiale del diniego che possa prescindere dall’approfondimento istruttorio.

L’appello è accolto e, in riforma della sentenza impugnata, è accolto il ricorso di primo grado, con necessaria rideterminazione comunale sulla domanda rettamente intesa. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della rideterminazione richiesta all’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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