Nessuna conversione automatica tra secondo e terzo condono edilizio (C.G.A.R.S. n. 270 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
I condoni edilizi costituiscono strumento di carattere eccezionale e derogatorio, informato a particolare rigore dei presupposti sostanziali e formali, con conseguente lettura di stretta interpretazione. Ogni condono ha autonoma rilevanza e gli eventuali raccordi tra discipline succedutesi nel tempo sussistono solo se espressamente previsti dalla legge. Deve pertanto escludersi qualsivoglia automatismo nei rapporti tra le leggi di condono, ivi compreso il rapporto tra il secondo e il terzo condono. La domanda presentata, tardivamente, ai sensi di un determinato condono non può convertirsi automaticamente in una tempestiva istanza ai sensi del condono successivo. Parimenti infondata è la pretesa di conversione della tardiva istanza di condono in istanza di regolarizzazione ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/1985, stante la diversità di disciplina e di ratio tra sanatoria e condono.
Il Fatto
Una società, proprietaria di un immobile adibito a stabilimento balneare, aveva presentato nel 1996 domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994 per regolarizzare opere realizzate in lieve difformità rispetto a precedenti concessioni edilizie. Il Comune, dopo circa quattordici anni, aveva negato la concessione in sanatoria rilevando la tardività dell’istanza, presentata oltre il termine del 31 marzo 1995.
All’originario ricorrente erano state poi contestate le opere abusive e il Comune aveva disposto la demolizione e la acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, annullando solo l’ordinanza di acquisizione per indeterminatezza dell’opera acquisita. La società ha proposto appello, insistendo sulla tesi della conversione della tardiva istanza di secondo condono in domanda tempestiva ai sensi del terzo condono.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’analisi sulla tardività dell’istanza di condono e sull’invocato principio di conservazione degli atti, che avrebbe dovuto condurre a esaminare la domanda alla stregua dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003. La questione dell’asserito automatismo tra le leggi sul condono è risolta richiamando la propria sentenza n. 1013 del 7 ottobre 2022, alla quale il Collegio dichiara di conformarsi ai sensi dell’art. 88, lettera d), del c.p.a.
La Corte muove dalla natura eccezionale e derogatoria della normativa sul condono, che impone lettura di stretta interpretazione, richiamando la giurisprudenza amministrativa sul punto. Da ciò deriva che ogni condono ha autonomo rilievo e che i raccordi tra discipline diverse possono sussistere solo se previsti dalla legge: nel rapporto tra primo e secondo condono il legislatore ha contemplato espressamente la possibilità di rideterminazione della domanda entro termini perentori, confermando così che ogni condono necessita sempre di apposita domanda.
Il Collegio richiama i principi del giudice delle leggi, che ha sottolineato l’esigenza di stabilire termini rigorosi per consentire la sanatoria ed evitare la protrazione di situazioni incerte, collegandosi a ciò il buon andamento della pubblica amministrazione. La giurisprudenza amministrativa ne ha tratto la conseguenza che il regime sopravvenuto non può trovare applicazione automatica alle domande presentate sotto la disciplina precedente, occorrendo una tempestiva richiesta di rideterminazione.
Quanto alla pretesa conversione in istanza di regolarizzazione ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/1985, la Corte la ritiene destituita di fondamento, essendo del tutto differente la disciplina e la ratio della sanatoria, volta a evitare la demolizione di opera sostanzialmente conforme ma priva di titolo. Necessaria sarebbe comunque una richiesta di permesso in sanatoria ai sensi dell’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001. L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza gravata e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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