Vietato al Comune il divieto distanziale generalizzato per le stazioni radio base (C.G.A.R.S. n. 271 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di installazione di stazioni radio base per reti di comunicazione elettronica, il regolamento comunale adottato ai sensi dell’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001 non può introdurre limitazioni alla localizzazione riferite ad aree generalizzate del territorio, né criteri distanziali generici ed eterogenei. L’assimilazione delle infrastrutture di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell’art. 44, comma 4, d.lgs. n. 259/2003, esprime un principio fondamentale della normativa urbanistica, che rende gli impianti compatibili con ogni destinazione di zona. La norma regolamentare che impone una distanza minima dagli edifici abitati è pertanto illegittima e va disapplicata dal giudice amministrativo nel giudizio di annullamento del diniego. Il titolo autorizzatorio si forma per silentium ai sensi dell’art. 87, comma 9, d.lgs. n. 259/2003 decorsi novanta giorni, senza che il Comune possa esigere documentazione ulteriore rispetto a quella dell’allegato 13.

Il Fatto

La società di telefonia presenta al Comune, il 9 giugno 2020, istanza di autorizzazione ex artt. 87 e 88 d.lgs. n. 259/2003 per una stazione radio base, trasmettendola contestualmente all’ARPA, che rilascia parere favorevole il 15 luglio 2020. Ritenuto perfezionatosi il titolo per silentium il 7 settembre 2020, la società comunica l’avvio dei lavori.

Il Comune avvia il procedimento di sospensione, formula motivi ostativi e infine, con ordinanza del 9 febbraio 2021, nega l’autorizzazione e ordina la demolizione, sul presupposto del contrasto con la norma regolamentare sul limite di 300 metri dall’edificio più vicino e dell’assenza del permesso di costruire. Il TAR Sicilia accoglie il ricorso e annulla gli atti; il Comune appella.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il riparto di competenze dell’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001, nel testo introdotto dall’art. 38 d.l. n. 76/2020: i Comuni possono adottare regolamenti per il corretto insediamento urbanistico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio.

Sulla scorta di Cons. Stato, Sez. VI, n. 5084 del 2023 e Cons. Stato, Sez. III, n. 687 del 2013, la Corte ribadisce che la potestà regolamentare non può tradursi in un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite. Sono ammessi criteri localizzativi riferiti a siti sensibili specificamente individuati; non lo sono i criteri distanziali generici, che alterano la logica di tutela fondata sui limiti di esposizione riservati allo Stato.

La norma regolamentare che impone l’installazione delle sorgenti oltre 20 W solo in zona agricola e a distanza di almeno 300 metri dall’edificio più vicino integra proprio un divieto generalizzato. Il primo motivo di appello è quindi infondato e la disapplicazione operata dal TAR è corretta.

Quanto al secondo motivo, la Corte conferma che per tali impianti non occorre il permesso di costruire, esaurendosi la disciplina nell’autorizzazione del codice delle comunicazioni, che prevale su quella edilizia (Cons. Stato, Sez. VII, n. 3820 del 2023). Il termine di novanta giorni dell’art. 87, comma 9 è inderogabile dal Comune che non abbia previsto termini più brevi.

Il Collegio esclude infine che la mancata produzione di documentazione integrativa possa impedire la formazione del titolo: il Comune non può esigere atti diversi da quelli dell’allegato 13, e la richiesta è comunque intervenuta oltre il termine di quindici giorni dell’art. 87, comma 5. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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