Campi da padel, pendenza della SCIA in sanatoria e ordine di demolizione (TAR Lazio n. 269 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La SCIA in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001 non si conclude con il silenzio dell’amministrazione: la norma non prevede alcuna ipotesi di silenzio significativo e richiede un provvedimento espresso, con quantificazione della sanzione pecuniaria da parte del responsabile del procedimento. Ne deriva che la pendenza dell’istanza di sanatoria determina la temporanea inefficacia dell’ordinanza di demolizione, limitatamente alle opere che ne sono oggetto, fino alla definizione del procedimento. La realizzazione di campi da padel costituisce intervento di nuova costruzione ex art. 3, lett. e), d.P.R. n. 380/2001 e richiede il permesso di costruire. L’art. 71, comma 1, d.lgs. n. 117/2017 introduce un principio di indifferenza urbanistica delle sedi degli enti del Terzo settore, ma non deroga alla disciplina dei titoli abilitativi edilizi. L’ordine di demolizione ha carattere reale e può essere indirizzato anche al proprietario estraneo alla commissione dell’abuso.
Il Fatto
Una società proprietaria di un immobile industriale lo concedeva in locazione, nel giugno 2021, a una società sportiva dilettantistica iscritta al registro del Terzo Settore, destinata all’esercizio di attività sportiva senza scopo di lucro. La conduttrice realizzava opere interne con variazione dei prospetti e installava quattro campi da padel. Nel novembre 2022 presentava una SCIA in sanatoria ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001, versando la sanzione amministrativa.
Poco dopo, il Comune notificava alla sola proprietaria un’ordinanza di sospensione dei lavori e contestuale ingiunzione di demolizione, riferita sia alle opere interne sia ai campi sportivi. Seguiva la comunicazione di inefficacia della SCIA per carenza di requisiti. La società impugnava l’ordinanza davanti al TAR, deducendo difetto di istruttoria, effetto sospensivo della sanatoria e insussistenza dell’abuso per i campi da padel.
La Motivazione della Corte
Il Collegio distingue due tipologie di abuso contenute nel provvedimento. Sulla prima — diversa distribuzione degli spazi interni e installazione di scala in ferro — il ricorso è fondato. Dopo l’annullamento della prima SCIA, i tecnici della conduttrice presentavano una nuova istanza ex art. 37 d.p.R. n. 380/2001 nel marzo 2023, espungendo i campi da padel. Il Comune non muoveva rilievi su tale istanza e chiedeva la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, che il TAR respinge.
Il Tribunale ricostruisce il quadro giurisprudenziale sul silenzio. Un primo orientamento qualifica il silenzio come rigetto, un secondo come assenso. Il Collegio aderisce a un terzo indirizzo: il procedimento si conclude favorevolmente solo con provvedimento espresso, altrimenti configurandosi silenzio inadempimento. La scelta si fonda sul dato letterale: l’art. 37 non contempla ipotesi di silenzio significativo, a differenza dell’art. 36, e richiede la determinazione del quantum della sanzione. La soluzione è coerente con la ratio della sanatoria, che esige una valutazione espressa sulla doppia conformità. In pendenza dell’istanza, l’ordine di demolizione è sospeso e non eseguibile per le sole opere interne.
Quanto ai quattro campi da padel, il motivo è infondato. La giurisprudenza, amministrativa e penale, qualifica l’intervento come nuova costruzione ex art. 3, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, per l’incidenza stabile sul territorio determinata da superficie, carpenteria e lastre perimetrali. Il Collegio richiama Cass. pen., III, n. 11999 del 2024 e TAR Piemonte n. 223 del 2023. L’art. 71, comma 1, d.lgs. n. 117/2017 non opera come deroga generalizzata ai titoli abilitativi: enuncia l’indifferenza urbanistica delle sedi degli enti del Terzo settore e consente un cambio di destinazione d’uso temporaneo, non la realizzazione di nuove costruzioni. Il testo vigente restringe l’ambito alle attività istituzionali non produttive, escludendo quelle strumentali come l’attività sportiva.
Infine, il TAR respinge la doglianza sull’assenza di responsabilità del proprietario. L’ordine di demolizione ha carattere reale e prescinde dalla responsabilità nella commissione dell’abuso, come affermato dall’Adunanza Plenaria n. 9/2017. L’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 include il proprietario tra i destinatari dell’ingiunzione, investendolo di situazioni giuridiche passive di tipo sussidiario. Il ricorso è quindi accolto in parte e respinto per i campi da padel, con compensazione delle spese per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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