Condono edilizio non frazionabile e revoca dell’autorizzazione commerciale (TAR Emilia-Romagna n. 315 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di condono edilizio ha ad oggetto l’opera abusiva nella sua unitarietà: una costruzione omogenea non ammette la suddivisione in componenti al fine di ottenere la sanatoria parziale di una sola di esse. Il frazionamento dell’istanza, non previsto dalla legge, configura una forma di condono condizionato alla rimozione di una porzione del manufatto e non è ammissibile. Di conseguenza restano operanti i motivi ostativi posti dall’amministrazione al diniego di sanatoria, che è di per sé sufficiente a giustificare la decisione a prescindere dal parere soprintendentizio. La regolarità urbanistico-edilizia dei locali è presupposto dell’esercizio dell’attività commerciale per l’intera sua durata, sicché il diniego di condono legittima la revoca dell’autorizzazione alla somministrazione, configurandosi come decisione vincolata.

Il Fatto

Una società titolare di un pubblico esercizio di bar e ristorante impugnava dinnanzi al TAR il parere negativo di compatibilità paesaggistica reso dalla Soprintendenza sulle opere abusive realizzate sull’immobile, nonché l’atto con cui il Comune aveva comunicato tale parere quale presupposto vincolante della pratica di condono. Con primi motivi aggiunti la società impugnava il diniego comunale sulla domanda di condono edilizio presentata nel 1986 dal dante causa e poi integrata dalla ricorrente.

Con secondi motivi aggiunti venivano impugnate l’ordinanza di demolizione delle opere abusive e la conseguente revoca delle autorizzazioni allo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. La ricorrente sosteneva in particolare di avere rinunciato alla porzione del fabbricato ricadente nella fascia di rispetto fluviale, così da superare il parere idraulico negativo e da scendere sotto la soglia dei 450 metri cubi, con conseguente venir meno dell’obbligo di certificazione di idoneità statica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respingeva anzitutto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dal Comune. La ricorrente aveva dichiarato di avere ancora interesse alla decisione, poiché la rimozione delle opere era avvenuta solo per dare esecuzione all’ordinanza di demolizione non sospesa, restando comunque possibile l’azione risarcitoria in caso di accoglimento del ricorso.

Nel merito, la questione dirimente era quella della possibile frazionabilità della domanda di condono. Il TAR richiamava l’orientamento già espresso in sede cautelare e confermato dal Consiglio di Stato, secondo cui l’opera edilizia abusiva va identificata, ai fini della concessione in sanatoria, con riferimento all’unitarietà dell’edificio realizzato, restando irrilevante il suo preteso frazionamento in distinte porzioni.

Una costruzione omogenea non ammette la suddivisione nelle sue componenti per ottenere la sanatoria parziale di una sola di esse. La tesi della ricorrente introduceva nell’istanza una condizione consistente nella rimozione di una porzione del manufatto, configurando un condono condizionato non previsto dalla legge: il principio di tipicità non consente di configurare un simile assetto.

Accertato l’inammissibile frazionamento, non potevano ritenersi superati i motivi ostativi posti dal Comune a fondamento del diniego, relativi al parere idraulico negativo e alla certificazione di idoneità statica del fabbricato. Tali ragioni erano di per sé sufficienti a giustificare la decisione assunta, a prescindere dal parere negativo della Soprintendenza. Ne derivava l’infondatezza del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti, con assorbimento delle ulteriori censure e della doglianza sull’ordinanza di demolizione.

Quanto alla revoca delle autorizzazioni commerciali, il Collegio richiamava la base legale rinvenibile nell’art. 8, comma 5, della legge regionale n. 14/2003 e nell’art. 3, comma 7, della legge n. 287/1991. La regolarità urbanistico-edilizia dell’immobile è prescritta per ogni attività commerciale e il suo legittimo esercizio è ancorato, non solo al momento del rilascio dei titoli abilitativi ma per l’intera durata dello svolgimento, alla iniziale e perdurante regolarità dei locali. Il diniego di condono legittimava pertanto la revoca, senza onere di motivazione ulteriore, trattandosi di decisione vincolata una volta accertata la non regolarità delle aree interessate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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