Emersione dal lavoro irregolare: requisito redditizio e onere della prova (TAR Lombardia n. 279 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di emersione dal lavoro irregolare disciplinata dall’art. 103 D.L. n. 34/2020 costituisce misura straordinaria di sanatoria assoggettata esclusivamente alla disciplina speciale e ai decreti ministeriali di attuazione, con esclusione del D.Lgs. n. 286/1998. Il requisito redditizio del datore di lavoro, fissato dall’art. 9, comma 2, D.M. 27.5.2020, è presupposto indefettibile per la definizione positiva del procedimento, avendo la funzione di dimostrare l’effettività e la sostenibilità del rapporto di lavoro. Il relativo onere della prova grava sul richiedente, che non può supplirvi deducendo il mancato invito all’integrazione documentale quando il preavviso di rigetto abbia già dettagliatamente elencato la documentazione mancante.
Il Fatto
Un cittadino senegalese ha presentato, tramite lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Bergamo, domanda di emersione dal lavoro irregolare in favore di un connazionale, ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020. Il SUI ha notificato a mani dell’interessato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. n. 241/1990, elencando la documentazione mancante, tra cui il documento di identità del datore di lavoro, le ricevute dei contributi e l’attestazione del requisito redditizio.
Non essendo stata prodotta la documentazione richiesta, la Prefettura ha respinto la domanda. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo il mancato inoltro del preavviso, la violazione dell’art. 5, commi 5 e 9, D.Lgs. n. 286/1998 e il mancato invito all’integrazione. La domanda cautelare è stata rigettata per difetto di fumus boni iuris.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto un equivoco di fondo del ricorso: il provvedimento impugnato rigetta un’istanza di emersione e nulla ha a che vedere con un titolo per lungosoggiornanti. Da ciò discende l’inconferenza della censura fondata sul D.Lgs. n. 286/1998, poiché la procedura di sanatoria è assoggettata esclusivamente alla disciplina dell’art. 103 D.L. n. 34/2020 e dei decreti attuativi.
Quanto alle doglianze sul preavviso e sull’invito all’integrazione, il Tribunale le ritiene smentite dalla documentazione in atti: risulta la notifica a mani proprie del preavviso di rigetto, con dettagliata elencazione della documentazione mancante, e l’inoltro di due comunicazioni ai recapiti indicati nell’istanza, con cui la Prefettura ha dato atto della produzione parziale e sollecitato la trasmissione del resto. Il ricorrente non ha contestato di averle ricevute.
Il nucleo del rigetto è la carenza di prova sul requisito redditizio. Il Collegio richiama l’art. 9, comma 2, D.M. 27.5.2020, che fissa il limite redditizio del datore di lavoro e ammette il concorso del coniuge e dei parenti entro il secondo grado. Sul punto richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 8006 del 15.9.2022, secondo cui si tratta di presupposto indefettibile, funzionale a dimostrare l’effettività e la sostenibilità del rapporto di lavoro.
L’onere di comprovare l’integrazione del requisito gravava sul ricorrente, che non ha fornito elementi utili neppure nel corso del giudizio. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri e accessori.
Nota della Redazione
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