Rito del silenzio e accoglienza dei richiedenti protezione: sopravvenuta carenza di interesse (TAR Toscana n. 1608 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito avverso il silenzio-inadempimento, l’inserimento del richiedente protezione internazionale nella lista per l’accesso alle misure di accoglienza, comunicato dalla Prefettura in corso di causa, integra il provvedimento dell’amministrazione e determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, in mancanza di un termine diverso, il termine per provvedere sulle istanze presentate ai sensi del d.lgs. n. 142/2015 è di trenta giorni. L’eventuale effetto sospensivo derivante dal criterio dettato per i cd. dublinanti da un decreto prefettizio non può essere rimosso con il rito del silenzio, ma va contestato con l’azione di annullamento avverso il provvedimento che lo prevede, non essendo consentita la conversione del rito in assenza di censure specifiche.

Il Fatto

Il ricorrente, richiedente protezione internazionale, formalizza in data 23.01.2025 istanza di riconoscimento e il giorno successivo chiede l’accesso alle misure di accoglienza, reiterando la richiesta il 4.03.2025. La Prefettura competente redige un elenco delle istanze di inserimento nei CAS, ordinato per ordine temporale di presentazione, pubblicato il 16.04.2025.

Il ricorrente deduce di essere stato escluso dagli elenchi, non risultando inserito neppure nella sezione riservata ai cd. dublinanti, e propone ricorso per silenzio-inadempimento, chiedendo la nomina di un commissario ad acta. Costituitasi in giudizio, l’amministrazione deposita relazione amministrativa dalla quale emerge l’inserimento del ricorrente nella graduatoria a far data dal 16.06.2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il presupposto del rito, ossia la sussistenza di un’inerzia dell’amministrazione sulla domanda di inserimento. La difesa del ricorrente costruisce il ricorso sul presupposto di un diritto incondizionato all’accoglienza, tale da rendere l’attività della Prefettura interamente vincolata.

Il Tribunale prende atto di quanto comunicato in corso di causa, cioè l’inserimento del ricorrente in una lista approvata il 16.06.2025 e pubblicata sul sito istituzionale. Richiama la propria giurisprudenza secondo cui, in mancanza di un termine diverso, alle istanze presentate ai sensi del d.lgs. n. 142/2015 si applica il termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 della legge n. 241/1990 (TAR Toscana, Sez. II, n. 987 del 2024).

Richiama altresì l’indirizzo per cui non ricorre inerzia amministrativa quando la Prefettura comunichi che, nei limiti delle oggettive possibilità della P.A., i richiedenti sono stati inseriti in apposita lista d’attesa (TAR Toscana, Sez. II, n. 472 del 2024). Ne deriva il venir meno dell’interesse alla decisione e l’improcedibilità del ricorso.

Il Collegio affronta poi il profilo dell’eventuale carattere sospensivo dell’inserimento nell’elenco separato, in attesa della definizione della procedura da parte dell’Unità Dublino. Osserva che un tale effetto deriva dal decreto prefettizio del 14 gennaio 2025, che ha fissato il criterio per i cd. dublinanti. La sua eliminazione avrebbe dovuto essere richiesta con l’azione impugnatoria avverso quel decreto, non con il rito del silenzio (TAR Toscana, Sez. II, n. 1417 del 2025).

Il Tribunale esclude la conversione del rito in quello ordinario, mancando censure articolate avverso il provvedimento prefettizio, richiamato solo genericamente nelle conclusioni. Dichiara pertanto il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese e liquidando il compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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