Condono edilizio, onere della prova e inammissibilità dell’appello (Cons. Stato n. 4189 del 15.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In pendenza di una domanda di condono edilizio, l’amministrazione comunale non può adottare provvedimenti sanzionatori dell’abuso prima di aver definito con pronuncia espressa e motivata il relativo procedimento di sanatoria. Tuttavia, l’istante che invoca il condono ha l’onere di provare la titolarità del diritto di proprietà sulle aree interessate e la corrispondenza tra quanto dichiarato nell’istanza e lo stato reale dei luoghi. Ove tale dimostrazione manchi, il diniego di condono è legittimo, non essendo l’amministrazione tenuta a supplire alle omissioni del privato né a contraddire la propria affermazione di titolarità delle aree. La parte che impugna in appello un capo autonomo di sentenza deve censurarne tutte le rationes decidendi, restando altrimenti il motivo inammissibile per difetto di idoneità a caducare la decisione. Con riferimento al giudizio amministrativo di appello, non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio li ritenga indispensabili o la parte dimostri la non imputabilità della mancata produzione.

Il Fatto

Il contribuente ha impugnato davanti al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione di lavori edilizi abusivi e la conseguente dichiarazione di acquisizione di opera abusiva e dell’area di sedime. Con motivi aggiunti ha chiesto l’accertamento del diritto al condono edilizio ai sensi della legge n. 724/1994, art. 39, comma 4, e l’annullamento del diniego di sanatoria.

Il TAR ha accolto l’impugnativa principale e i secondi motivi aggiunti, compensando le spese. Il Comune ha proposto appello, sostenendo la riviviscenza dell’ordine di demolizione dopo la sospensione cautelare, la dimostrata demolizione del muro di sottoscarpa e la proprietà delle particelle da parte del ricorrente, producendo una perizia di parte sullo stato dei luoghi. L’appellato ha resistito eccependo l’inammissibilità della nuova produzione documentale.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta anzitempo la questione istruttoria: la perizia di parte depositata in appello è inammissibile ai sensi dell’art. 104, comma 2, cod. proc. amm., non ricorrendo né il requisito dell’indispensabilità ai fini del decidere, potendo la causa essere definita allo stato degli atti, né quello della scusabile mancata produzione in primo grado, trattandosi di mezzo di ricerca della prova che il Comune ben avrebbe potuto disporre fin dall’origine.

Nel merito, il primo motivo — con cui si assume l’erroneità dell’annullamento dell’ordinanza di acquisizione per effetto della riviviscenza dell’ordine di demolizione — è dichiarato inammissibile. La censura coglie solo un profilo della decisione, senza intaccare l’ulteriore ratio decidendi posta a fondamento dell’annullamento, vale a dire la pendenza della domanda di condono quale condizione ostativa all’adozione dei provvedimenti sanzionatori.

Il Collegio condivide la conclusione del TAR secondo cui, in pendenza di domanda di sanatoria, il Comune non poteva adottare provvedimenti di autotutela edilizia prima di definire con pronuncia espressa il procedimento di condono, e che tale limite permaneva anche in ragione dell’inefficacia sopravvenuta del precedente ordine di demolizione conseguente alla presentazione dell’istanza (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1540 del 2020; TAR Lombardia n. 2381 del 2019).

Quanto ai restanti motivi, l’appello è fondato. Il contribuente non ha dimostrato la demolizione integrale del muro di contenimento da parte di terzi: dagli atti risulta l’abbattimento di soli dieci metri su quarantuno. Parimenti non è provata la proprietà delle particelle inglobate in altri fondi, dapprima dell’Istituto Diocesano e poi dello stesso Comune. L’onere della prova del titolo grava sull’istante, che può avvalersi degli ordinari rimedi, usucapione compresa, senza poter pretendere che l’amministrazione agisca in proprio soccorso, essendo ad essa precluso un venire contra factum proprium. La sentenza è quindi riformata con rigetto dei motivi aggiunti e, tenuto conto della reciproca soccombenza, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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