Incentivi energetici: riesame GSE tra interesse pubblico attuale e affidamento (Cons. Stato n. 2434 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riesame attivato su istanza dell’interessato ai sensi dell’art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020, il GSE non è chiamato a scrutinare la legittimità del provvedimento di decadenza già adottato, ma a verificare la sussistenza dei nuovi e diversi presupposti introdotti dallo ius superveniens per una differente regolazione del rapporto sostanziale. In tale sede l’amministrazione deve dare conto che il diniego degli incentivi risponda a un interesse pubblico attuale, prevalente sul contrapposto interesse privato. La motivazione può essere sintetica, purché chiara nel tratteggiare le circostanze che rendono recessivo l’affidamento. Nel settore degli incentivi energetici, connotato dalla scarsità delle risorse pubbliche, il recupero delle somme non legittimamente erogate è doveroso e di immediata evidenza. Resta esclusa l’applicazione retroattiva del termine di diciotto mesi ai procedimenti già definiti prima della novella.

Il Fatto

La società titolare di un’unità di cogenerazione ad alto rendimento impugnava davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui il GSE aveva disconosciuto la qualifica CAR e l’accesso al regime di sostegno per gli anni di rendicontazione 2014 e 2015, contestando il metodo di calcolo della grandezza energetica utile.

Nel corso del giudizio proponeva due ricorsi per motivi aggiunti, il secondo dei quali rivolto contro il provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame presentata ai sensi dell’art. 56, commi 7 e 8, d.l. n. 76/2020. Il TAR respingeva il ricorso introduttivo e il secondo ricorso per motivi aggiunti e dichiarava improcedibile il primo. Proponeva quindi appello, affidato a sette motivi.

La Motivazione della Corte

Il collegio ricostruisce anzitutto la natura del rimedio. Il richiamo ai presupposti dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990 non è limitato alla fase di ammissione al finanziamento, ma si estende al riesame del provvedimento di decadenza. Tuttavia, in sede di istanza ex art. 56, comma 8, il GSE non rivaluta la legittimità dell’atto, perché il principio del tempus regit actum impone di considerare lo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione. Si tratta di un rimedio eccezionale di diritto transitorio, che impone di verificare la presenza di un interesse pubblico attuale e prevalente.

Su questo punto la motivazione del diniego viene ritenuta sufficiente, seppure ellittica. Il GSE aveva evidenziato che la compressione dell’interesse privato non era totale, essendo limitata alle due annualità contestate, e che l’istante aveva tratto vantaggio da una rappresentazione dei fatti non veritiera. Da qui l’insussistenza di un affidamento legittimo e la recessività dell’interesse privato rispetto alla corretta allocazione delle risorse pubbliche, scarse e gravanti sull’intera collettività. Il richiamo ai principi dell’Adunanza plenaria n. 8 del 2017 in tema di onere motivazionale è pertanto corretto.

Il secondo motivo è respinto sul rilievo che il provvedimento di decadenza risale al 2017, anteriormente alla novella: la giurisprudenza consolidata della Sezione esclude l’applicazione retroattiva del termine di diciotto mesi. Quanto all’art. 42, comma 3-bis, d.lgs. n. 28/2011, la salvezza delle rendicontazioni già approvate opera solo se le difformità non derivino da dichiarazioni non veritiere.

Il silenzio assenso è escluso perché la materia rientra tra le deroghe dell’art. 20, comma 4, l. n. 241/1990. Il difetto di preavviso di rigetto non è stato allegato con elementi nuovi, idonei a orientare diversamente la determinazione finale. Infine, il meccanismo di incentivazione opera su base annuale e il disconoscimento della qualifica è correlato all’accertamento della carenza dei requisiti, restando estranea la prospettata interpretazione conforme agli artt. 3 e 41 Cost. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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