Condono edilizio, onere probatorio sull’epoca dell’abuso a carico del richiedente (Cons. Stato n. 8843 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’onere di provare l’epoca di realizzazione dell’abuso edilizio entro il termine fissato dalla legge per accedere al condono grava sul richiedente la sanatoria. Tale prova deve essere rigorosa e fondarsi su documentazione certa e univoca o su elementi oggettivi, rinvenibili nei ruderi, nelle fondamenta, nelle aerofotogrammetrie e nelle mappe catastali. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le semplici dichiarazioni di terzi non assurgono al rango di prova, nemmeno presuntiva, sull’epoca dell’abuso, perché non verificabili. In difetto del presupposto di legge, il diniego di condono è atto vincolato che non richiede motivazione ulteriore rispetto al rilevato difetto dei requisiti.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui il Comune ha rigettato la richiesta di condono ex d.l. 269/2003, ritenendola dolosamente infedele all’origine e priva degli elementi minimi richiesti dalla normativa, oltre che sfornita di prova certa dell’esistenza delle opere al 31 marzo 2003. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il successivo provvedimento che ha dichiarato improcedibile l’istanza di riesame, per illeggibilità degli allegati e incompatibilità dei formati con le specifiche tecniche.

Il TAR Toscana, con sentenza n. 809 del 17 giugno 2022, ha respinto il ricorso, non avendo la parte dato prova della realizzazione delle opere in epoca anteriore al 31 marzo 2003. Propone appello lamentando di aver fornito tutte le prove disponibili sull’epoca dell’abuso e di aver subito la perdita della documentazione per la caduta di un pino sull’abitazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’orientamento costante della giurisprudenza amministrativa: l’onere della prova dell’epoca di realizzazione dell’abuso, ai fini della sanatoria, incombe sul richiedente. Essendo l’attività edificatoria suscettibile di puntuale documentazione, i principi di prova oggettivi si rinvengono nei ruderi, nelle fondamenta, nelle aerofotogrammetrie e nelle mappe catastali; la prova per testimoni resta del tutto residuale (Cons. Stato sez. VII n. 1502 del 2025; sez. VI n. 4 del 2022).

La Corte nega rilievo alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: ove non si riscontrino elementi che univocamente attestino l’ultimazione dell’edificio entro la data fissata dalla legge, la dichiarazione non può assurgere a prova, neppure presuntiva, sull’epoca dell’abuso (Cons. Stato sez. VII n. 7239 del 2025; sez. VI n. 358 del 2022).

Applicando tali coordinate, il Consiglio esclude che l’appellante abbia assolto all’onere probatorio. I documenti prodotti — la dichiarazione sostitutiva della stessa ricorrente, la dichiarazione del tecnico sull’epoca di progettazione e la fattura di un elettrodomestico — non consentono di collocare, nemmeno in via indiziaria, l’abuso prima del 31 marzo 2003. La dedotta perdita della documentazione è giustificazione generica e indimostrata, inidonea a esonerare dall’onere, che va assolto con riscontri oggettivi e non con mere dichiarazioni proprie o di terzi.

In difetto del presupposto di legge, il diniego di condono costituisce atto vincolato, che non richiede motivazione ulteriore e non lascia spazio a valutazioni discrezionali sul tempo trascorso o sull’esiguità dell’abuso (Ad. Plen. n. 9 del 2017). Quanto ai motivi aggiunti, la Corte condivide il rigetto: l’appellante non ha dimostrato che il provvedimento avrebbe potuto avere contenuto diverso. L’appello è quindi respinto, con condanna alle spese e assorbimento delle censure riproposte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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