Condono edilizio, onere probatorio e vincolo dei 150 metri dalla battigia (C.G.A.R.S. n. 73 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio, l’onere di provare l’ultimazione del manufatto alla data utile per beneficiare della sanatoria grava sull’interessato, non sull’amministrazione. Il diniego che si fondi sul vincolo di inedificabilità dei 150 metri dalla battigia non è viziato per difetto di istruttoria quando l’istante non abbia offerto elementi idonei a collocare l’opera prima dell’entrata in vigore della prescrizione. L’eventuale urbanizzazione della zona non costituisce deroga al vincolo, prevalendo la tutela paesaggistica sulle esigenze edificatorie. Il legittimo affidamento non è invocabile da chi versi in situazione di abusivismo volontario, né la presentazione di una mera istanza dispiega efficacia sanante. L’ordine di demolizione ha carattere reale e può essere adottato anche nei confronti del proprietario attuale non responsabile dell’abuso.
Il Fatto
La vicenda riguarda un immobile nel territorio di Siracusa, per il quale gli originari proprietari presentarono nel 1987 istanza di sanatoria edilizia ai sensi della legge n. 47 del 1985 e della l.r. n. 37 del 1985. Il Comune respinse l’istanza nel 2014, sul rilievo che la costruzione distava meno di 150 metri dalla battigia ed era stata realizzata dopo l’entrata in vigore della l.r. n. 78 del 1976; seguì l’ordinanza di demolizione.
La società proprietaria impugnò gli atti davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che respinse il ricorso. Nelle more l’immobile fu acquistato all’asta fallimentare dall’odierno appellante, il quale ha proposto appello avverso la sentenza sfavorevole.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il rilievo sulla pretesa incompletezza dell’istruttoria comunale. L’appellante sosteneva che l’amministrazione non avesse accertato l’epoca di realizzazione dell’opera, così da evitare l’applicazione del vincolo. Il giudice ritiene però che l’onere probatorio gravi sull’interessato, richiamando Cons. St., sez. VI, n. 1787 del 2023: non spetta all’amministrazione dimostrare il tempo di realizzazione dell’abuso.
Nel caso concreto l’istante non ha assolto tale onere. La dichiarazione sostitutiva richiamata dal Comune proveniva dalla stessa parte privata ed era contraddittoria, indicando ora il 1976 ora il periodo 1977-1983 quale anno di ultimazione. La precedente domanda del 1980, che collocava l’opera prima del giugno 1976, attiene ad altro procedimento e non è corroborata. Il motivo è quindi infondato.
Quanto all’urbanizzazione della zona, il Collegio esclude che essa costituisca deroga al vincolo di inedificabilità. Richiamando C.G.A.R.S. n. 622 del 2021 e la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 74 del 2021, n. 240 del 2020, n. 192 del 2022), si afferma la prevalenza della tutela paesaggistica sugli strumenti urbanistici, ai sensi dell’art. 146, comma 5, d.lgs. n. 42 del 2004. Ammettere il contrario affiderebbe la forza cogente del precetto alla volontà dei destinatari.
Privo di fondamento è anche il motivo sull’affidamento. Esso è tutelabile solo se incolpevole, secondo Ad. plen. n. 9 del 2017, e non sussiste in capo a chi versa in abusivismo volontario. Il condono è istituto eccezionale e non prevedibile. Irrilevante è che l’abuso sia stato realizzato dai danti causa, poiché la legittimazione a sanare spetta a chi ha interesse, ossia al proprietario.
Infine, l’ordine di demolizione può essere indirizzato al proprietario attuale anche se non responsabile dell’abuso, avendo carattere ripristinatorio e reale. La sentenza è non definitiva: il Collegio respinge i motivi scrutinati e rimette alla Corte costituzionale, con separata ordinanza, la questione sull’art. 2, comma 3, l.r. n. 15 del 1991.
Nota della Redazione
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