Subentro in alloggio ERP solo con autorizzazione del gestore (TAR Lombardia n. 1224 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di subentro nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica è riconosciuto ai componenti del nucleo familiare che siano stati autorizzati dall’ente gestore all’ampliamento del nucleo medesimo. La convivenza e la residenza idonee a fondare il subentro sono esclusivamente quelle autorizzate dal gestore; non rilevano le convivenze di mero fatto, ignote o non assentite. Il rilascio della residenza anagrafica e la richiesta di pagamento dei tributi non equivalgono ad autorizzazione e non ingenerano affidamento. L’istituto, derogatorio rispetto alla regola della concorsualità tra aspiranti assegnatari, va interpretato in senso stretto. La condizione dell’autorizzazione non contrasta con gli artt. 2 e 3 Cost. e con l’art. 8 C.E.D.U., perché il diritto all’abitazione non è assoluto e va contemperato con il buon andamento della gestione pubblica.

Il Fatto

Il Comune di Milano, con provvedimento del 21.07.2022, ha rigettato l’istanza con cui la ricorrente chiedeva di subentrare nell’alloggio ERP assegnato alla madre, disponendo il rilascio entro sei mesi. Il diniego si fondava sulla mancata presentazione, al gestore, della richiesta di inserimento nel nucleo autorizzato a occupare l’immobile.

La ricorrente ha impugnato l’atto, insieme all’art. 20 del r.r. n. 1/2004, deducendo il difetto di istruttoria e l’incostituzionalità dell’art. 23, comma 12, l.r. n. 16/2016 per contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost. in combinato con l’art. 8 C.E.D.U., oltre alla violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto. L’istanza cautelare era stata respinta in primo grado e confermata in appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 23, comma 12, l.r. n. 16/2016, che consente il subentro ai componenti presenti all’atto dell’assegnazione e a coloro che entrano nel nucleo per nascita, matrimonio, unione civile, convivenza di fatto o provvedimento dell’autorità giudiziaria. Per i discendenti di primo grado è richiesto che l’ampliamento del nucleo sia stato autorizzato almeno dodici mesi prima del decesso o dell’uscita volontaria.

La stessa logica emerge dall’art. 20 del r.r. n. 1/2004, che subordina il rientro del discendente alla circostanza che la convivenza sia stata autorizzata da almeno un anno. Nel caso concreto non risulta alcuna autorizzazione del gestore al rientro della ricorrente nell’alloggio.

Il Tribunale esclude che alla carenza del requisito possano supplire la residenza anagrafica o la richiesta di pagamento delle imposte indirizzata dal Comune. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (TAR Lombardia n. 2058 del 2013; n. 889 del 2011), si afferma che solo le convivenze autorizzate dall’ente gestore rilevano: quelle di mero fatto, ignote o non assentite, restano irrilevanti.

Il subentro integra un istituto di favore che deroga alla regola della concorsualità tra aspiranti assegnatari; i confini applicativi vanno perciò ricostruiti secondo il criterio di stretta interpretazione (TAR Lombardia n. 2337 del 2020).

Le censure di legittimità costituzionale sono manifestamente infondate. Il diritto all’abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all’art. 8 C.E.D.U., non è tutelato in termini assoluti e va bilanciato con altri valori di pari rango. L’autorizzazione presidia il buon andamento della gestione degli immobili pubblici e assicura il diritto all’abitazione a chi versa in disagio e rispetta gli adempimenti di legge. Richiamando la Corte costituzionale n. 176 del 2000 e la n. 16 del 1992, si osserva che consolidare situazioni createsi illegalmente a danno di chi è in graduatoria alimenta tensioni sociali e diseducazione civile.

Il secondo motivo, incentrato sull’art. 10-bis l. n. 241/1990, non conduce all’annullamento per la previsione dell’art. 21-octies l. n. 241/1990: a fronte della mancanza di autorizzazione, la richiesta non poteva che essere respinta. Il ricorso è infondato e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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